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Sentenza

Sentenza n. 5390/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. 2210 del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, Sezione Quarta.

Giustizia amministrativa202507766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha preso atto della dichiarazione dell'appellante e ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di merito dell'impugnazione né le eccezioni riproposte dal Comune ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. Le spese del grado d'appello sono state compensate, in considerazione dell'andamento complessivo del giudizio.

Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia - Milano, Sez. IV, n. 2210 del 2025, che aveva respinto il ricorso contro le deliberazioni comunali di adozione e approvazione definitiva della variante generale al Piano di Governo del Territorio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto appello contro la sentenza con cui il TAR aveva respinto il ricorso diretto all'annullamento della delibera del Consiglio comunale di Caponago n. 31 del 21 novembre 2022, relativa alle controdeduzioni alle osservazioni, all'adeguamento ai pareri e all'approvazione definitiva della variante generale del Piano di Governo del Territorio, nonché della delibera n. 2 dell'8 febbraio 2022, relativa all'adozione della variante, e degli ulteriori atti indicati nella sentenza di primo grado. Nel corso del giudizio d'appello l'appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e la compensazione integrale delle spese. Il Comune si è opposto soltanto alla compensazione delle spese, aderendo alla richiesta di improcedibilità. Le ragioni sostanziali della sopravvenuta carenza di interesse non sono precisate nel testo.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Il Comune ha riproposto in appello le eccezioni assorbite dal giudice di primo grado; la sentenza non le esamina perché il giudizio è stato dichiarato improcedibile.

Massime di principio

  • La dichiarazione dell'appellante di non avere più interesse alla decisione, quando determina una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione dell'impugnazione, comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello senza esame dei motivi di merito.
  • In caso di improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare autonomamente le spese del grado, disponendone la compensazione in considerazione dell'andamento complessivo del giudizio.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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