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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10021/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medico)

La controversia

Un medico era stato sottoposto a procedimento disciplinare per avere diffuso, su siti Internet e in una missiva indirizzata al Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, contenuti ritenuti contrari alle evidenze scientifiche e alle indicazioni nazionali e internazionali in materia di vaccinazioni pediatriche. L'Ordine provinciale aveva aperto il procedimento per asserita propaganda contro le vaccinazioni e, all'esito, aveva disposto la radiazione dall'albo. La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie aveva poi rigettato l'impugnazione. Nel ricorso per cassazione il sanitario ha dedotto sette motivi: nullità per illegittima nomina dei componenti della CCEPS con D.P.C.M. invece che con D.P.R.; nullità per decisione resa da soli quattro membri in violazione del numero minimo legale; assenza o mera apparenza della motivazione; violazione dei principi di determinatezza e prevedibilità dell'illecito disciplinare; applicazione di norme deontologiche non più vigenti al tempus commissi delicti; violazione della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà scientifica; sproporzione della sanzione e difetto di criteri legali per la sua irrogazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo nulla la decisione della CCEPS perché assunta da un collegio composto da soli quattro membri, quindi in numero inferiore al minimo di cinque richiesto dall'art. 17 del d.lgs. C.P.S. n. 233 del 1946. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla legittimità del D.P.C.M. di nomina dei componenti. L'accoglimento del vizio di costituzione del giudice ha determinato l'assorbimento di tutti gli altri motivi. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla CCEPS in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. C.P.S. n. 233/1946

    la validità delle sedute della Commissione Centrale richiede la presenza di non meno di cinque membri, compreso il presidente; una decisione adottata da un collegio inferiore a tale soglia è nulla.

  • L. 12 gennaio 1991, n. 13, art. 2

    gli atti amministrativi che in precedenza erano adottati con D.P.R. possono essere emanati con D.P.C.M. o decreto ministeriale secondo la competenza, sicché la nomina dei componenti della CCEPS con D.P.C.M. è stata ritenuta legittima.

  • D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 15, comma 3-bis, conv. in L. 8 novembre 2012, n. 189

    la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie continua a operare sulla base della disciplina di riferimento ed è esclusa dal riordino previsto per altre giurisdizioni speciali.

  • art. 65 d.P.R. n. 221/1950

    le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente; ciò non elimina però il requisito minimo del numero dei componenti per la validità della seduta.

  • art. 28 d.lgs. C.P.S. n. 233/1946

    norma richiamata nei motivi di ricorso in relazione al potere disciplinare e alla disciplina degli illeciti professionali.

  • artt. 1, 2, 4 e 55 Codice di deontologia medica 2006/2007

    norme deontologiche poste a base dell'illecito disciplinare contestato; la loro applicazione è stata discussa dal ricorrente, ma i relativi motivi sono stati assorbiti.

  • artt. 21, 32, 33, 111, 117 Cost.

    invocati dal ricorrente per sostenere la tutela della libertà di manifestazione del pensiero, della libertà scientifica, del diritto alla salute e delle garanzie processuali; la Corte non è entrata nel merito per l'assorbimento.

  • artt. 6, 7, 8, 10, 14 CEDU e art. 1 Prot. add. CEDU

    invocati dal ricorrente per il tema della legalità, prevedibilità della sanzione, libertà di espressione e proporzionalità; non esaminati nel merito per assorbimento.

Massime di principio

  • In tema di procedimento disciplinare degli esercenti le professioni sanitarie, la Commissione Centrale deve deliberare con un collegio composto almeno da cinque membri; la violazione del quorum strutturale determina la nullità della decisione per vizio di costituzione del giudice.
  • La previsione secondo cui le decisioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente, non consente di derogare al requisito minimo legale del numero dei componenti presenti.
  • La nomina dei componenti della Commissione Centrale con D.P.C.M. è legittima quando la disciplina vigente abbia sostituito la forma del D.P.R. con quella del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per gli atti amministrativi interessati.
  • Il vizio derivante dalla decisione resa da un organo giurisdizionale speciale in composizione inferiore al minimo legale integra una alterazione strutturale del giudice ed è deducibile in cassazione.
  • L'accoglimento di un motivo che attenga alla regolare costituzione del collegio comporta l'assorbimento delle ulteriori censure sulla motivazione, sulla legalità dell'illecito e sulla proporzionalità della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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