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Sentenza

Sentenza del 10/07/2018 n. 1377 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Oneri deducibili - Art. 10, comma 1 lett. a) D.P.R. 917/1986 - Canoni inerenti redditi immobiliari che concorrono al reddito complessivo - Requisiti - Inerenza del canone a diritti reali - Carattere tassativo - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità ai fini IRPEF del canone di concessione corrisposto al Comune di Viareggio, sostenendo che esso non costituisse un onere reale gravante sull'immobile e che non rientrasse tra le ipotesi tassative previste dall'art. 10, comma 1, lett. a), del D.P.R. 917/1986. Il contribuente sosteneva invece che il canone fosse direttamente e geneticamente collegato alla produzione del reddito derivante dal fabbricato, poiché senza la concessione dell'arenile non sarebbe stato possibile utilizzare l'immobile e produrre tale reddito.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento dell'atto per illegittimo utilizzo del procedimento di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973. Ha invece accolto l'appello incidentale del contribuente, riformando la sentenza nella parte in cui aveva negato la deducibilità del canone. Ha ritenuto irrilevante distinguere tra diritto reale e diritto personale di godimento, affermando che il canone è deducibile quando costituisce un onere connesso alla formazione del reddito complessivo. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, lett. a), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Sono deducibili i "canoni" quando costituiscono oneri connessi alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

    La deducibilità non dipende dalla qualificazione del rapporto come diritto reale o diritto personale di godimento, ma dall'effettiva connessione del canone con la produzione del reddito complessivo. La Commissione ha inoltre escluso che la norma debba essere interpretata in senso rigidamente tassativo.

  • Art. 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il procedimento di controllo formale non può essere utilizzato per risolvere questioni interpretative complesse relative all'applicazione di norme giuridiche; l'atto emesso in tale sede è stato ritenuto illegittimo.

  • Art. 91 c.p.c.

    In applicazione del principio della soccombenza, la parte risultata soccombente, cioè l'Agenzia delle Entrate, è stata condannata alla rifusione delle spese processuali.

  • Cassazione n. 6052/2002

    Il precedente è richiamato a sostegno della tesi secondo cui le ipotesi di oneri deducibili previste dall'art. 10 TUIR non devono necessariamente essere interpretate come un elenco rigidamente tassativo.

Massime di principio

  • Ai fini della deducibilità IRPEF di un canone immobiliare, occorre verificare soprattutto il suo collegamento concreto con la formazione del reddito complessivo, non la sola natura reale o personale del diritto sottostante.
  • Un canone può essere deducibile anche se deriva da una concessione amministrativa o da un diritto personale di godimento, purché il pagamento sia funzionale e indispensabile alla produzione del reddito.
  • La connessione deve essere effettiva e dimostrabile: è particolarmente forte quando, senza la concessione o il relativo pagamento, l'immobile non potrebbe essere utilizzato per generare reddito.
  • L'Amministrazione finanziaria non dovrebbe utilizzare un controllo meramente formale per risolvere questioni che richiedono un'interpretazione giuridica complessa; tali contestazioni devono essere trattate nell'ambito di un procedimento adeguato.
  • La deducibilità non è automatica per ogni canone: il contribuente deve documentare il rapporto tra il costo sostenuto, il bene utilizzato e il reddito prodotto.

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