Cassazione Penale, Sentenza n. 17644/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/11/2023 del Tribunale di Napoli che confermava l'ordinanza del G.i.p. del 13/09/2023 disponendo la custodia in carcere per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., capo 1) ed estorsione aggravata (capi 2 e 3). I motivi principali: (i) nullità/inutilizzabilità delle intercettazioni per presunto difetto di motivazione dei decreti autorizzativi e delle proroghe e per la loro irreperibilità nel fascicolo; (ii) vizio in ordine alla mancata retrodatazione dei termini della misura cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3 c.p.p.; (iii) vizio di motivazione e illogicità nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione al clan Pagnozzi e il ruolo di Nuzzo; (iv) mancanza di motivazione circa la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, primo comma (modalità mafiose); (v) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, la loro attualità e sulla scelta della misura; (vi) contestazioni specifiche sull'interpretazione delle conversazioni intercettate e su possibili scambi di persona nelle attribuzioni di responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali della decisione: le censure concernenti l'inutilizzabilità delle intercettazioni e il presunto difetto motivazionale dei decreti autorizzativi sono state ritenute in sostanza richieste di riesame di merito non ammissibili in cassazione; la dedotta mancanza dei decreti di proroga è stata formulata in modo generico e la difesa non ha provato effettivamente l'inesistenza dei decreti specifici né mostrato come la loro assenza avrebbe determinato l'implosione dell'impianto accusatorio; la doglianza sulla retrodatazione non specificava quale effetto favorevole (es. scarcerazione) sarebbe conseguito, per cui mancava l'interesse concreto all'accoglimento; le restanti censure (omessa/contraddittoria motivazione, interpretazione delle intercettazioni, configurabilità dell'aggravante, esigenze cautelari) sono state ritenute manifestamente infondate o rappresentano valutazioni di merito riservate ai giudici di merito e non sindacabili in cassazione se non per manifesta illogicità, che nel caso non è emersa. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., dato che la pronuncia non comporta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza della partecipazione del ricorrente al clan sulla base di precedenti giudiziali, dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni.
art. 416-bis.1 cod. pen. (o circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis)
Riferimento all'aggravante per modalità mafiose nelle estorsioni; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato la configurabilità dell'aggravante, valorizzando l'evocazione dell'interesse del sodalizio nelle condotte estorsive.
art. 267 cod. proc. pen.
Norma sulle autorizzazioni per le intercettazioni; la Corte ricorda i limiti della cassazione nel sindacare, ex novo, la congruità della motivazione dei decreti autorizzativi quando ciò implica valutazioni di fatto.
art. 271 cod. proc. pen.
Norma sulle modalità di utilizzazione delle intercettazioni; richiamata nel contesto delle censure sull'inutilizzabilità per presunto vizio dei decreti autorizzativi e delle proroghe.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare in presenza di contestazioni 'a catena'; la Corte ha stabilito che il ricorrente deve dimostrare l'effetto positivo concreto (es. scarcerazione) derivante dalla retrodatazione per avere interesse rilevante in cassazione.
art. 275 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le esigenze cautelari e le presunzioni di pericolo di fuga e di inquinamento probatorio; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato e motivato la doppia presunzione prevista dall'articolo.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale che impone la trasmissione al Direttore dell'Istituto penitenziario della copia del provvedimento quando la pronuncia non comporti la rimessione in libertà; la Corte ha ordinato tale trasmissione.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere il riesame di merito delle valutazioni probatorie (intercettazioni, interpretazione delle conversazioni, valutazione dei collaboratori) se non è denunciata una manifesta illogicità della motivazione; le contestazioni che richiedono diversa valutazione fattuale sono, di regola, inammissibili.
- Le doglianze sulla presunta inutilizzabilità delle intercettazioni per difetto di motivazione dei decreti autorizzativi possono essere sollevate in cassazione solo quando riguardino la totale mancanza di motivazione e non la sola congruità o adeguatezza della motivazione, e comunque richiedono indicazione puntuale degli atti specifici affetti dal vizio e della loro incidenza sull'impianto accusatorio.
- La dedotta mancanza di decreti di proroga deve essere provata in modo specifico dalla difesa: il mero mancato rinvenimento nel fascicolo non è sufficiente; occorre dimostrare l'oggettiva inesistenza dei provvedimenti e l'incidenza decisiva di tali atti sulle prove contro l'imputato.
- La richiesta di retrodatazione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. richiede che il ricorrente specifichi l'effetto favorevole concreto che la retrodatazione comporterebbe (ad esempio la perdita di efficacia della misura e la scarcerazione); senza tale indicazione il motivo è privo di interesse e può essere dichiarato inammissibile.
- Per contestare in modo efficace la configurazione dell'aggravante "mafiosa" in sede di impugnazione è necessario dimostrare che il giudice non abbia indicato elementi probatori specifici e pertinenti a tale aggravante; deduzioni generiche o richieste di diversa valutazione delle stesse fonti probatorie raramente sortiscono accoglimento in cassazione.
- Quando si impugna una misura cautelare bisogna formulare censure di diritto ben circostanziate (violazioni normative o manifesta illogicità della motivazione): contestazioni che consistono in semplici alternative ricostruttive o nella proposta di una diversa interpretazione degli elementi probatori sono normalmente inammissibili.
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