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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17103/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dalla richiesta di pagamento di prestazioni rese oltre il debito orario nell’ambito del servizio di "dialisi estiva", destinato anche a pazienti in ferie nella regione. In primo grado era stato emesso decreto ingiuntivo favorevole al lavoratore; la Corte d’appello lo ha revocato e ha respinto la domanda, qualificando la pretesa come domanda di compenso per prestazioni aggiuntive, soggette alla disciplina speciale del d.l. 402/2001 e della contrattazione collettiva del comparto sanità, e ritenendo mancanti i presupposti necessari, in particolare autorizzazione regionale, requisiti soggettivi dei lavoratori e determinazione tariffaria. Il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1375 e 2697 c.c. e degli artt. 36 e 111 Cost., sostenendo che le prestazioni erano state effettivamente eseguite su incarico dell’azienda; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione e violazione delle norme sul contenuto della sentenza. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente escluso la configurabilità delle prestazioni aggiuntive, ma ha rilevato che la domanda doveva essere esaminata anche come pretesa retributiva per lavoro straordinario: poiché le prestazioni oltre l’orario di servizio erano state rese con consenso datoriale, esse dovevano essere remunerate ex art. 2126 c.c. e art. 2108 c.c., secondo la misura prevista dalla contrattazione collettiva, a prescindere dalla validità formale dell’autorizzazione o dal rispetto dei vincoli di spesa pubblica.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassato la sentenza d’appello e rinviato alla medesima Corte territoriale perché accerti l’esistenza del credito retributivo in base al superamento del debito orario e lo quantifichi secondo le misure orarie del lavoro straordinario previste dalla contrattazione collettiva del tempo, senza attribuire rilievo ai limiti orari eventualmente previsti dalla stessa contrattazione né ad altri vizi degli incarichi di impiego nel servizio di dialisi estiva. La Corte ha affermato il principio per cui, nel pubblico impiego privatizzato, l’art. 2126 c.c. consente la remunerazione delle prestazioni rese con volontà datoriale anche se la richiesta autorizzazione sia invalida o manchino i presupposti delle prestazioni aggiuntive, prevalendo il diritto del dipendente al corrispettivo.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    La notificazione del ricorso per cassazione presso il procuratore costituito del resistente è stata ritenuta regolare.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato come parametro della dedotta violazione nell’apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato come parametro della dedotta violazione nella valutazione delle prove.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva per prestazioni effettivamente rese su incarico datoriale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova dei fatti costitutivi del credito.

  • art. 36 Cost.

    Utilizzato come fondamento del diritto del lavoratore a ricevere la retribuzione per l’attività effettivamente prestata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro del vizio di motivazione dedotto con il secondo motivo e, nel ragionamento della Corte, come parametro costituzionale di coerenza della decisione.

  • art. 360 c.p.c.

    Individuato come norma di riferimento dei motivi di ricorso per cassazione dedotti.

  • art. 1, co. 2, d.l. 402/2001 conv. in L. 1/2002

    Disciplina speciale delle prestazioni aggiuntive nel settore sanitario, richiedente autorizzazione regionale, requisiti soggettivi e determinazione tariffaria.

  • art. 6-quinquies d.l. 314/2004 conv. in L. 26/2005

    Norma di proroga della disciplina sulle prestazioni aggiuntive.

  • art. 1, co. 2, d.l. 300/2006 conv. in L. 17/2007

    Ulteriore proroga della disciplina speciale delle prestazioni aggiuntive.

  • art. 13 CCNL 10 aprile 2008

    Richiamato come fonte collettiva che recepisce la disciplina delle prestazioni aggiuntive nel comparto sanità.

  • art. 12 CCNL 31 luglio 2009

    Richiamato come fonte collettiva che continua a regolare la materia nel periodo considerato.

  • art. 34, co. 2, CCNL 198/2001

    Indicato come fonte che prevede l’autorizzazione del dirigente per lo straordinario.

  • art. 31, co. 2, CCNL 2016/2018

    Richiamato quale conferma della regola collettiva dell’autorizzazione dello straordinario.

  • art. 47, co. 2, CCNL 2019/2021

    Richiamato come disciplina attuale dell’autorizzazione dello straordinario.

  • art. 2108 c.c.

    Fondamento del diritto al compenso per lavoro straordinario nel pubblico impiego contrattualizzato, se autorizzato.

  • art. 2126 c.c.

    Applicato per affermare la remunerabilità delle prestazioni di fatto rese con consenso datoriale anche se l’autorizzazione risulti invalida o manchino i presupposti formali della disciplina collettiva.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. 165/2001

    Richiamato per ribadire che i trattamenti economici nel pubblico impiego contrattualizzato sono rimessi alla contrattazione collettiva e non a meri atti amministrativi disallineati.

  • art. 40 d.lgs. 165/2001

    Richiamato nel bilanciamento tra disciplina del pubblico impiego e diritto alla retribuzione per le prestazioni effettivamente rese.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in collegamento con il corretto assetto dell’azione amministrativa e con i limiti alle autorizzazioni di spesa.

  • art. 2033 c.c.

    Evocato incidentalmente in relazione alla giurisprudenza costituzionale sulla ripetizione dell’indebito nel pubblico impiego privatizzato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la prestazione lavorativa resa oltre l’orario ordinario e con il consenso del datore di lavoro deve essere remunerata, anche se l’autorizzazione prevista dalla contrattazione collettiva risulti invalida, irregolare o rilasciata in violazione di vincoli interni di spesa.
  • L’art. 2126 c.c. opera come norma di protezione della prestazione effettivamente eseguita: quando l’attività lavorativa è stata concretamente svolta in modo coerente con la volontà datoriale, il dipendente ha diritto al corrispettivo previsto dalla disciplina applicabile.
  • Nel settore sanitario, la figura delle prestazioni aggiuntive è fattispecie speciale e richiede i presupposti specifici previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva; se tali presupposti mancano, la domanda non può essere accolta come prestazione aggiuntiva, ma può comunque essere valutata come richiesta di compenso per straordinario se i fatti allegati lo consentono.
  • I vincoli di spesa e le eventuali irregolarità dell’autorizzazione incidono sul rapporto interno tra amministrazione e funzionari, ma non possono essere opposti al lavoratore per negare la retribuzione di un’attività effettivamente prestata con consenso datoriale.
  • Ai fini della qualificazione della domanda, il giudice deve valorizzare il contenuto sostanziale della pretesa e la concreta prestazione resa, non soltanto l’etichetta giuridica utilizzata dalla parte.
  • Per il lavoro straordinario nel pubblico impiego contrattualizzato, l’autorizzazione rilevante è quella che esprime il consenso, anche implicito, del datore alla prestazione oltre l’orario; non è decisivo che tale autorizzazione sia formalmente perfetta o conforme a tutte le regole di spesa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFROrario di lavoro e ferie
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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