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Ordinanza

Ordinanza n. 751/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Lombardia, Sez. III, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso, chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda la rilevanza della prolungata assenza dell'interessato dal territorio italiano nel periodo 2014-2024. L'appellante ha dedotto circostanze ritenute, secondo la prospettazione cautelare, non idonee a giustificare tale assenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare perché l'appello non è apparso favorevolmente apprezzabile sotto il profilo del fumus boni iuris. In particolare, il Collegio non ha ravvisato nelle deduzioni dell'appellante circostanze idonee a giustificare la sua prolungata assenza dal territorio italiano per il periodo 2014-2024. Non è stata svolta una specifica valutazione sul periculum in mora, risultando decisivo il difetto di fumus. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l’art. 98 cod. proc. amm.

    La norma costituisce la base processuale della domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui ... dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza di primo grado può essere negata quando le censure non presentano un fumus boni iuris favorevole.
  • La prolungata assenza di un cittadino straniero dal territorio italiano deve essere supportata da circostanze concretamente idonee a giustificarla; deduzioni generiche o non sufficientemente comprovate non sono, di per sé, sufficienti a fondare una prognosi cautelare favorevole.
  • Quando il difetto di fumus boni iuris è ritenuto decisivo, il giudice cautelare può respingere la domanda senza una distinta valutazione del periculum in mora.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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