Sentenza n. 15421/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - Del provvedimento di cui alla comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data del 22 NOVEMBRE 2024, n. 47131 (allegata al n. 4 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, il Sig. Riccardo Dau, nato l’08/10/1974 a Sassari (SS) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/12/2021, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 13907 del 27 maggio 2022, come citata in premessa, è rigettata”. - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo formativo spagnolo per l’insegnamento di sostegno, adottato il 22 novembre 2024, e parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca del 5 giugno 2024
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento, ai fini dell’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’attestato denominato “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato in Spagna il 31 dicembre 2021 dall’Università San Jorge-Gruppo San Valero in collaborazione con soggetti privati, nonché il parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca. Ha articolato otto censure, deducendo violazione della normativa europea e italiana sul riconoscimento dei titoli esteri e delle pronunce della Corte di giustizia UE, erronea applicazione dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 22 del 2022, contraddittorietà, illogicità manifesta, disparità di trattamento e difetto assoluto di motivazione, nonché mancata previsione di eventuali misure compensative. Ha inoltre contestato la mancata sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della Corte di giustizia UE e ha chiesto la sospensione impropria del giudizio. Dopo la pronuncia della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2025, il ricorrente ha comunicato di avere rinunciato all’istanza di riconoscimento, finalizzata alla partecipazione ai percorsi Indire, e ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della difesa circa l’assenza di un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio, conseguente alla rinuncia all’istanza di riconoscimento. In applicazione del principio dispositivo, il giudice non poteva esaminare nel merito le censure di legittimità. Sulla richiesta di sospensione impropria non vi era più luogo a provvedere, essendosi nel frattempo pronunciata la Corte di giustizia UE il 20 novembre 2025. Le spese sono state compensate per giusti motivi, anche in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c) c.p.a.
La sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione del difensore, riferibile al proprio assistito, di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso; in applicazione del principio dispositivo, il giudice non può proseguire nell’esame del merito della controversia.
- Quando, nelle more del giudizio, la Corte di giustizia UE si è pronunciata sulla questione per la quale era stata richiesta la sospensione impropria, non vi è più luogo a provvedere su tale richiesta.
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