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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11803/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione fondata sull'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., deducendo inosservanza delle norme processuali (artt. 178 e 179 c.p.p.) per essere stato dichiarato libero-assente/contumace all'udienza nonostante lo stato di detenzione; il ricorrente sostiene che nella domanda di ammissione al gratuito patrocinio, depositata prima dell'udienza, era indicato lo stato di detenzione e che non era stato disposto alcun accertamento né ordine di traduzione, per cui l'ordinanza di contumacia e la successiva sentenza sarebbero nulle.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile (art. 606, comma 3 c.p.p.). Ha ritenuto che non sia stato provato che il giudice del merito fosse a conoscenza della detenzione dell'imputato: il documento prodotto era inidoneo (foglio privo di sottoscrizione e attestato di deposito) e la menzione della detenzione nella istanza per il gratuito patrocinio era solo incidente, non tale da mettere il giudice in effettiva consapevolezza dell'impedimento. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette il procedimento in contumacia quando il giudice non sia stato messo a conoscenza dello stato di detenzione e l'imputato o il difensore non si siano attivati per informarlo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998

    Norma penale contestata nella sentenza di primo grado (trattenimento nel territorio dello Stato in mancanza di permesso di soggiorno), usata come titolo di condanna in primo grado.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Fondamento del motivo di ricorso (inosservanza di norme processuali); la Corte lo valuta ma dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3.

  • artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento in caso di impedimento a comparire e sulla dichiarazione di contumacia; la Corte applica la giurisprudenza interpretativa secondo cui è legittimo procedere in contumacia se il giudice non è stato informato dello stato di detenzione e la parte non ha diligentemente comunicato l'impedimento.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che permette alla Corte di cassazione di dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente infondato o inammissibile; è stata usata per rigettare il ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e ad eventuali somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o colposo; applicata per imporre il pagamento delle spese e dei 3.000 euro.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Principio richiamato per ritenere possibile la sussistenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione e giustificare la condanna alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per evitare che venga celebrato il processo in contumacia quando l'imputato è detenuto, è necessario assicurarsi che lo stato di detenzione sia comunicato formalmente e tempestivamente al giudice (documenti depositati regolarmente, sottoscritti e con attestazione di deposito).
  • Una semplice ed incidentale menzione dello stato di detenzione in una istanza (es. domanda di gratuito patrocinio) può non essere sufficiente a mettere il giudice in effettiva consapevolezza dell'impedimento; è preferibile un atto esplicito e registrato o una comunicazione del difensore.
  • Se il giudice non è informato dello stato di detenzione e l'imputato o il difensore non si attivano diligentemente per comunicarlo, il procedimento in contumacia può essere legittimo secondo la giurisprudenza consolidata.
  • In cassazione il mancato rispetto dei requisiti formali e probatori circa l'impedimento può comportare l'inammissibilità del ricorso e il rischio di condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende se emerge colpa nella proposizione dell'impugnazione.
  • Quando si impugna per vizi di contumacia o difetti di notifica/ordine di traduzione, è essenziale allegare e produrre documentazione idonea e completa che dimostri sia l'esistenza dell'impedimento sia che il giudice ne fosse o doveva essere messo a conoscenza.

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