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Sentenza

Sentenza n. 14490/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Velletri, Sezione Lavoro n. 1108/2024, pubblicata l’11 luglio 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 3825/2023.

Giustizia amministrativa202605520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Velletri che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023, per l’importo di 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Velletri, Sezione Lavoro, n. 1108/2024, passata in giudicato e regolarmente notificata al Ministero. La pronuncia civile aveva dichiarato il diritto della ricorrente a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l’anno scolastico 2022/2023 e aveva condannato il Ministero ad attivarla in suo favore per complessivi 500 euro. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. In presenza dell’allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’esecuzione del titolo. Il giudice ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 60 giorni per provvedere dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Il Collegio non ha applicato, allo stato, penalità di mora, riservandosi di valutarle in caso di persistente inottemperanza su richiesta della parte. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio e all’OIV del Ministero, in considerazione della reiterata inerzia amministrativa evidenziata dal numero di ricorsi analoghi. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione è stato ritenuto necessario prima dell’instaurazione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo deve verificare l’esistenza e l’efficacia del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato; il giudice deve limitarsi a verificare l’adempimento dell’obbligo risultante dal titolo.
  • Qualora il privato alleghi l’inadempimento del giudicato e l’amministrazione non fornisca chiarimenti o documentazione sull’avvenuta esecuzione, la pretesa all’ottemperanza può essere accolta sulla base della regola di riparto dell’onere della prova tra creditore e debitore.
  • In caso di accertata inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’esecuzione e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla scadenza infruttuosa del termine e alla richiesta dell’interessato.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: il giudice può riservarne la valutazione a una successiva fase, qualora l’amministrazione persista nell’inottemperanza oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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