Cassazione Civile, Ordinanza n. 27529/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione della controversia e ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre regolato le spese nel senso che, in base all'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 5 della l. n. 130 del 2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, a seguito di processo verbale di constatazione, aveva rettificato la dichiarazione modello Unico 2009, disconoscendo costi ritenuti relativi a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, nonché costi non inerenti, con conseguente rideterminazione della imposizione reddituale e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate e dichiarato legittimo l'avviso. In Cassazione la società ricorrente ha proposto un solo motivo di doglianza, ma prima della decisione è intervenuta un'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere ai sensi della l. n. 130 del 2022; inoltre l'atto impositivo risultava incluso nell'elenco trasmesso dall'Agenzia ai sensi dell'art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, a conferma della definizione della controversia nelle forme previste dall'art. 5 della l. n. 130 del 2022 e dell'assenza di diniego.
Norme richiamate
L. 130/2022, art. 5
cessazione della materia del contendere
La Corte ritiene che la regolare definizione della controversia nelle forme previste da questa disposizione comporti l'estinzione del giudizio di legittimità, in assenza di diniego ai sensi del comma 11.
D.L. 13/2023, art. 40, comma 4
elenco trasmesso dall'Agenzia delle entrate
La presenza dell'atto impositivo nell'elenco trasmesso dall'Agenzia è valorizzata come elemento documentale della definizione regolare della controversia e della possibilità di dichiarare l'estinzione del giudizio.
L. 130/2022, art. 5, comma 11
L'assenza di diniego ai sensi di tale comma è considerata dalla Corte come condizione che consente di prendere atto della definizione della lite e di dichiarare l'estinzione del processo.
L. 130/2022, art. 5, comma 5
le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
La Corte applica il criterio legale di riparto delle spese nel processo estinto, ponendole a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando risulta una valida definizione della controversia secondo la disciplina speciale sulla cessazione della materia del contendere, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto senza esame del merito del ricorso.
- La presenza dell'atto impositivo nell'elenco formato dall'Amministrazione, unitamente all'assenza di diniego nelle forme previste dalla legge speciale, costituisce indice sufficiente della regolare definizione della lite.
- Nel processo estinto per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale applicabile.
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