Ordinanza n. 441/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta, Sezione Unica, 10 novembre 2025, n. 41, resa tra le parti, non notificata e concernente il decreto del Presidente della Regione Valle d’Aosta 27 febbraio 2025 n. 72 recante il rigetto dell’istanza di revoca del decreto n. 157/2024, con cui è stata disposto il divieto di detenzione armi e munizioni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Valle d’Aosta che ha annullato il decreto del Presidente della Regione recante il rigetto dell’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni
Esito
Favorevole al resistente (destinatario del divieto)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le amministrazioni hanno proposto appello cautelare contro la sentenza del TAR Valle d’Aosta del 10 novembre 2025, n. 41, chiedendo la sospensione dei suoi effetti. La sentenza appellata aveva annullato il provvedimento con cui era stata respinta l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni. Dalla motivazione dell’ordinanza non emerge il dettaglio dei motivi di appello, che saranno esaminati compiutamente nella fase di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione degli effetti della sentenza appellata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che i motivi di appello dovessero essere esaminati compiutamente nella sede di merito, restando la cognizione cautelare sommaria. Quanto al periculum e alla comparazione degli interessi, ha rilevato che l’effetto conformativo della sentenza di annullamento non impone all’Amministrazione di accogliere l’istanza di revoca del divieto, ma soltanto di riesaminarla; all’esito del riesame l’Amministrazione può adottare nuove determinazioni negative, purché fondate su un’istruttoria e una motivazione più accurate. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata costituzione dell’appellato.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della fase cautelare in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte appellata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la valutazione del fumus boni iuris resta necessariamente sommaria e i motivi di gravame possono essere riservati al pieno esame nella fase di merito quando non risulti necessario definirli cautelarmente.
- L’effetto conformativo di una sentenza di annullamento che imponga il riesame di un’istanza non vincola l’Amministrazione ad adottare un esito favorevole: essa può concludere nuovamente in senso negativo, purché svolga un’istruttoria adeguata e fornisca una motivazione più accurata.
- La sospensione cautelare della sentenza di annullamento non è giustificata dal solo fatto che l’Amministrazione debba rinnovare l’istruttoria e la motivazione, se il giudicato di annullamento non impone l’accoglimento dell’istanza e consente una nuova determinazione negativa.
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