Cassazione Civile, Ordinanza n. 26489/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui una società creditrice richiedeva il pagamento di euro 600.000, oltre interessi, in forza di un contratto di finanziamento assistito da garanzie personali prestate da più soggetti, tra cui una società e un garante persona fisica. Gli opponenti contestavano: l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo alla società; l’incompetenza territoriale del giudice per effetto della clausola di foro contenuta nel contratto; la nullità o annullabilità del contratto di garanzia per difetto o vizio del consenso, anche perché redatto in lingua inglese; la nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma; l’estinzione della fideiussione per fatti ascrivibili al creditore e per decorso del termine di cui all’art. 1957 c.c. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto delle opposizioni. In cassazione la società ricorrente ha riproposto cinque motivi: 1) notifica nulla/inesistente del decreto ingiuntivo; 2) incompetenza territoriale e vessatorietà della clausola di deroga al foro; 3) dedotto vizio del consenso nella prestazione delle garanzie; 4) nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma/sottoscrizione della finanziatrice; 5) estinzione della garanzia ex artt. 1955 e 1957 c.c. La società creditrice ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla qualificazione della garanzia come autonoma anziché fideiussione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che la notificazione del decreto ingiuntivo, pur eventualmente viziata per l’individuazione del luogo, non fosse inesistente ma solo nulla e quindi sanata dalla proposizione dell’opposizione. Ha reputato in parte infondato e in parte inammissibile il secondo motivo, confermando la validità della clausola di deroga della competenza perché frutto di trattativa e non di predisposizione unilaterale, e perché le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito. Ha dichiarato infondato/inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sull’assenza di un vizio della volontà e che le censure tendevano a sovrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio. Ha respinto il quarto motivo: per i contratti bancari e finanziari il requisito della forma scritta va inteso in senso funzionale; è sufficiente la sottoscrizione del cliente e il consenso dell’intermediario può desumersi da comportamenti concludenti, come l’erogazione della somma. La comunicazione invocata dalla ricorrente è stata ritenuta comunque tardiva rispetto al perfezionamento del contratto. Sul quinto motivo la Corte ha dichiarato l’inammissibilità: quanto all’art. 1955 c.c., mancava la prova dell’impegno del creditore all’acquisto di partecipazioni, essendo emerse solo trattative; quanto all’art. 1957 c.c., la censura si risolveva in una contestazione della qualificazione del contratto di garanzia e dell’interpretazione del testo negoziale, senza specificare la violazione di canoni ermeneutici. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 139 c.p.c.
Richiamato per contestare la notificazione del decreto ingiuntivo; la Corte ha ritenuto che i vizi del luogo di notifica non integrino inesistenza ma, al più, nullità sanabile.
art. 140 c.p.c.
Richiamato in relazione alla disciplina della notificazione e alla sanatoria del vizio notificatorio.
art. 145 c.p.c.
La mancanza di taluni dati del legale rappresentante non ha condotto a ritenere inesistente la notifica; il vizio attiene al procedimento notificatorio ma non ai suoi elementi essenziali.
art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione è stata ritenuta sanata per raggiungimento dello scopo mediante la tempestiva opposizione.
art. 115 c.p.c.
La violazione non può consistere nella mera critica alla valutazione delle prove; è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o viola specifiche regole di valutazione.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante una regola legale diversa.
art. 1341 c.c.
La specifica approvazione scritta non è di per sé decisiva se la clausola è stata oggetto di trattativa effettiva tra le parti.
art. 1342 c.c.
Richiamato unitamente all’art. 1341 c.c. per la clausola di deroga della competenza; la Corte ha escluso la vessatorietà per effettiva trattativa.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione; la Corte ha escluso un vizio di motivazione radicale.
art. 34 d.lgs. n. 206/2005
La trattativa individuale preclude la verifica dell’abusività della clausola nei contratti del consumatore.
art. 23 d.lgs. n. 58/1998
Citato per analogia: il requisito della forma scritta è inteso in senso funzionale, con sottoscrizione del cliente e consenso dell’intermediario desumibile per comportamenti concludenti.
art. 117 T.U.B.
La forma scritta nei contratti bancari è interpretata in senso funzionale; basta la sottoscrizione del cliente e la consegna di copia, potendo il consenso della banca risultare da comportamenti concludenti.
art. 115 T.U.B.
Le norme sulle operazioni e servizi bancari si applicano anche agli intermediari finanziari; quindi il criterio funzionale della forma scritta è esteso al contratto di finanziamento in esame.
art. 1955 c.c.
L’estinzione della garanzia non è configurabile in assenza di prova di un concreto comportamento del creditore che abbia pregiudicato la surrogazione del garante; mere trattative non bastano.
art. 1957 c.c.
La censura non era ammissibile perché mirava a contestare la qualificazione del contratto di garanzia e l’interpretazione del testo, senza indicare i canoni ermeneutici violati.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti previsti dalla norma.
Massime di principio
- La notificazione eseguita in un luogo non correttamente riferibile al destinatario non è di regola inesistente, ma al più nulla, quando l’attività di trasmissione sia compiuta da soggetto legittimato e l’atto abbia comunque raggiunto uno degli esiti positivi previsti dall’ordinamento.
- La nullità della notificazione è sanata, con efficacia ex tunc, dalla costituzione del destinatario che proponga opposizione, perché in tal modo si realizza il raggiungimento dello scopo dell’atto.
- La trattativa individuale effettiva su una clausola contrattuale esclude la sua unilaterale predisposizione e preclude, in linea di principio, la qualificazione della clausola come vessatoria o abusiva, anche se l’assetto complessivo del contratto appare squilibrato.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in casi specifici: se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello stabilito dalla legge; non basta contestare l’apprezzamento del materiale istruttorio.
- Nei contratti bancari e finanziari il requisito della forma scritta va letto in chiave funzionale e di protezione del cliente: è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, consegnato e sottoscritto dal cliente, potendo il consenso dell’intermediario risultare anche da comportamenti concludenti, come l’erogazione della somma.
- La revoca del consenso o la contestazione del difetto di forma sono inefficaci se intervengono dopo che il contratto si è già perfezionato e ha avuto esecuzione mediante comportamenti concludenti delle parti.
- Per invocare l’estinzione della garanzia ex art. 1955 c.c. occorre allegare e provare un concreto comportamento del creditore idoneo a pregiudicare il diritto di surrogazione del garante; non sono sufficienti semplici trattative o mancate intese commerciali.
- La censura sull’interpretazione del contratto è inammissibile se non indica specificamente quali canoni legali di ermeneutica sarebbero stati violati, limitandosi a proporre una lettura alternativa del testo negoziale.
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