Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17332/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto due ricorsi: il primo deduce vizi di motivazione (secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe travisato le risultanze, attribuendo al ricorrente la sottrazione del monile quando dalle dichiarazioni emergerebbe che egli aveva solo rotto la portiera); il secondo, articolato in più motivi, deduce violazione di legge e vizi della motivazione circa la responsabilità per lesioni in assenza di condotta violenta materiale attribuita al ricorrente, la responsabilità per rapina nonostante il proposito di sottrazione sarebbe sorto dopo la violenza, contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa e presunta "contaminazione" delle prove che avrebbe riguardato anche il ricorrente, contestazione dell'aggravante delle "più persone riunite" alla stregua dell'assoluzione dei coimputati, e richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui la persona offesa era attendibile (riconoscimento fotografico eseguito il giorno successivo, racconto coerente e privo di contraddizioni) e ha ritenuto che, in presenza di aggressione collettiva con reciproca consapevolezza, ciascun partecipante risponde in concorso per le lesioni e per la rapina anche se non ha materialmente sottratto l'oggetto. Ha inoltre escluso la censura sull'aggravante delle più persone riunite (irrilevante l'assoluzione dei coimputati quanto alla valutazione numerica dei presenti) e rigettato la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche, confermando la gravità della condotta e la recidiva specifica del ricorrente. Per l'inammissibilità ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la dichiarazione di inammissibilita' comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria

    La Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. per irrogare le spese e la sanzione pecuniaria (equo importo di euro 3.000,00) a carico del ricorrente in caso di inammissibilita' dei ricorsi.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 10153/11.02.2020; Sez. 5, n. 35274/14.07.2022; Sez. 2, n. 18745/15.01.2013; Sez. U, n. 10713/25.02.2010)

    richiamate dalle parti e dalla Corte nel dispositivo e nella motivazione

    La Corte ha richiamato principi consolidati: (i) l'attendibilita' della persona offesa e' questione di fatto non sindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni o congetture; (ii) l'aggressione collettiva con reciproca consapevolezza determina responsabilita' in concorso per le lesioni anche di fatti non materialmente commessi da ciascun agente; (iii) il concorso di persone non richiede un proposito antecedente comune, ma anche un contributo esteriore che integri il fatto collettivo; (iv) la decisione sulle attenuanti/aggravanti rientra nella valutazione equitativa del giudice di merito e non e' sindacabile se adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilita' della persona offesa e' essenzialmente di merito; in Cassazione puo' essere censurata solo in presenza di manifeste contraddizioni o di ragionamenti basati su mere congetture.
  • In caso di aggressione collettiva, ciascun partecipante puo' rispondere in concorso delle lesioni e del reato complessivo anche se non ha materialmente causato tutte le lesioni, purché vi sia la reciproca consapevolezza della condotta altrui e un contributo al fatto collettivo.
  • La responsabilita' per una rapina puo' derivare dal contributo al progetto criminoso anche senza un accordo preventivo e anche se la sottrazione materiale e' stata compiuta da un altro partecipante; rileva l'unita' del fatto collettivo e la conoscenza del contributo apportato.
  • L'aggravante "delle piu' persone riunite" si valuta in base al numero effettivo di partecipanti al fatto e non richiede necessariamente l'identificazione certa di ciascun concorrente; eccezioni devono essere tempestivamente dedotte nelle fasi di merito.
  • Questioni non sollevate nell'appello non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione.
  • Ricorsi privi di specificita' o che chiedono una mera rivalutazione del merito senza indicare vizi di legittimita' concreti sono frequentemente dichiarati inammissibili, con consequenze economiche a carico del ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.