Cassazione Penale, Sentenza n. 6765/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto dell'istanza di fruizione di cinque giorni di permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., giorni già concessi ma non fruiti per ricovero ospedaliero; sostiene che l'impossibilità di fruire per motivi di salute non può far perdere il diritto ai giorni non fruiti
La decisione
Rigetto del ricorso. Il Tribunale ha ritenuto che il permesso premio sia strumento premiale e risocializzante la cui concessione è soggetta a valutazione discrezionale dei giudici di sorveglianza; nel caso di specie i giudici hanno ritenuto che gli obiettivi risocializzanti e premiali risultassero comunque raggiunti alla luce dei permessi complessivamente fruiti (39 giorni nel 2024) e del limite massimo concedibile (45 giorni), non sussistendo un "credito" automatico di giorni non fruiti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (provvedimento riportato incompleto nella parte finale del testo fornito).
Norme richiamate
art. 30-ter ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Il permesso premio è parte integrante del trattamento penitenziario con funzione premiale e risocializzante; la sua concessione è soggetta alla valutazione discrezionale del magistrato/tribunale di sorveglianza in relazione al percorso di rieducazione del detenuto
Corte Costituzionale, sentenza n. 504 del 1995
Giurisprudenza richiamata per sottolineare il carattere pedagogico-propulsivo del permesso premio e la sua rilevanza nel processo di trattamento e progressione premiale del detenuto
Massime di principio
- Il permesso premio non costituisce un diritto automatico di fruizione "a credito" per giorni non fruiti: l'eventuale perdita di giorni può essere compensata o considerata irrilevante se i giudici ritengono che gli obiettivi risocializzanti siano stati comunque raggiunti
- La concessione dei permessi è soggetta a valutazione discrezionale e motivata del magistrato/tribunale di sorveglianza, che valuta la congruità del beneficio rispetto al percorso complessivo di trattamento e al tetto massimo di giorni concedibili
- La documentazione sanitaria che giustifica l'impossibilità di fruire dei permessi è importante, ma non necessariamente sufficiente: occorre dimostrare che la mancata fruizione abbia impedito il raggiungimento degli obiettivi di trattamento che i giudici considerano rilevanti
- In caso di diniego fondato sulla congruità e sul ruolo premiale del permesso, il ricorso dovrà focalizzarsi non solo sulla prova dell'impedimento fisico, ma anche sulla dimostrazione che, senza quei giorni, il percorso di risocializzazione sia compromesso o non ancora raggiunto
- Per massimizzare le possibilità di successo, presentare tempestivamente istanza al Magistrato con documentazione medica dettagliata, chiedere motivazione precisa in caso di diniego e, se necessario, impugnare dimostrando carenza della valutazione discrezionale rispetto ai criteri di premialità e risocializzazione
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