Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28122/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra una società e un lavoratore nel periodo anteriore alla formale assunzione, tra giugno 2002 e marzo 2003, con conseguente condanna della società al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario. La società ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato omessa e insufficiente motivazione ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe esaminato gli indici della subordinazione, in particolare l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., lamentando il difetto di motivazione sulla condanna al pagamento delle differenze per straordinario; con il terzo ha nuovamente censurato, ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., la motivazione sulla prova dello straordinario, prospettando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo fuori dai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, perché la sentenza impugnata aveva comunque esaminato il fatto storico della subordinazione e aveva valorizzato, in modo complessivo, le deposizioni testimoniali e la sussistenza di direttive impartite dalla società, nonché l'assenza di differenze tra la prestazione resa prima e dopo l'assunzione formale. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica illustrazione della soluzione giuridica corretta e per la genericità della censura sullo straordinario. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché mirava, in sostanza, a una rivalutazione delle prove testimoniali e non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Ne è seguita la conferma della sentenza impugnata e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza deve essere specificamente illustrato e non può risolversi in doglianze generiche sulla motivazione o in richieste di rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentita la censura che miri soltanto a contestare la valutazione delle prove o la sufficienza della motivazione.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso in causa e la sua decisività.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La deduzione del vizio motivazionale richiede il rispetto dell'onere di produzione e specificazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata con proposta del consigliere relatore comunicata alle parti e decisa in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, ove previsto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. è configurabile solo quando il ricorrente indichi un preciso fatto storico decisivo e non si limiti a contestare la valutazione delle prove o la loro maggiore o minore persuasività.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio motivazionale se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La censura per error in procedendo deve essere accompagnata dall'indicazione specifica del fatto processuale e dalla prospettazione della corretta soluzione giuridica, non essendo sufficiente una critica generica alla motivazione.
  • L'accertamento della subordinazione può essere desunto da una valutazione complessiva e non atomistica delle risultanze istruttorie, incluse le deposizioni testimoniali e gli indici sintomatici dell'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.