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Sentenza

Sentenza del 29/11/2016 n. 24221 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'INVIM sostenendo che fosse illegittimo per difetto di motivazione. L'avviso richiamava soltanto gli atti prodromici e la sentenza della Cassazione, indicando l'importo complessivo dovuto di Euro 11.339,30, senza specificare quali immobili fossero assoggettati all'imposta, quali aliquote fossero state applicate e quali elementi matematici avessero condotto alla quantificazione del tributo. È stata inoltre dedotta l'omessa motivazione della CTR sulla possibilità per la contribuente di verificare la correttezza del calcolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo insufficiente il mero richiamo agli atti precedenti. Anche quando l'avviso di liquidazione è preceduto da un atto divenuto definitivo, esso deve indicare la somma dovuta e gli elementi matematici essenziali del calcolo, inclusi i beni interessati e le aliquote applicate. L'omessa indicazione di tali elementi impediva alla contribuente di verificare la correttezza dell'imposta e di esercitare pienamente il diritto di difesa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare alla ricorrente Euro 3.000,00 oltre accessori per il giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4

    Richiamato nella precedente fase del contenzioso ai fini della determinazione della base imponibile per alcuni cespiti immobiliari; non costituisce il fondamento principale della decisione finale della Cassazione.

  • D.P.R. n. 643 del 1972, art. 19

    Indicato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla motivazione dell'avviso di liquidazione dell'INVIM.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 19

    Richiamati dalla ricorrente nell'ambito della censura relativa alla legittimità e alla motivazione dell'atto tributario.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Impone, in materia tributaria, che l'atto sia motivato in modo tale da consentire al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di difendersi adeguatamente.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Disciplina rispettivamente il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e quello per omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario.

  • Cass. n. 9491 dell'11 aprile 2008

    Principio richiamato: l'avviso di liquidazione può rinviare ad atti prodromici già noti per le ragioni giuridiche e fattuali della pretesa, ma deve comunque contenere la quantificazione del tributo e gli elementi matematici posti alla base del calcolo.

Massime di principio

  • Il richiamo ad atti precedenti, anche se conosciuti dal contribuente o divenuti definitivi, non esonera l'amministrazione dall'indicare nell'avviso di liquidazione gli elementi essenziali del calcolo.
  • Un avviso tributario deve permettere al destinatario di ricostruire e verificare la pretesa: devono essere individuati i beni o le operazioni tassati, la base imponibile, le aliquote applicate e, quando necessario, i passaggi matematici principali.
  • La motivazione dell'atto non serve soltanto a spiegare la pretesa, ma anche a delimitare le ragioni che l'amministrazione potrà successivamente sostenere in giudizio e a garantire il diritto di difesa del contribuente.
  • La mancanza degli elementi indispensabili per controllare l'importo richiesto può comportare l'annullamento dell'avviso per difetto di motivazione, anche se la pretesa deriva da una precedente decisione o da un atto presupposto ormai definitivo.
  • In situazioni analoghe, occorre distinguere tra la definitività dell'accertamento del presupposto o del valore imponibile e la validità dell'avviso successivo di liquidazione: quest'ultimo deve comunque spiegare come sia stato calcolato l'importo concretamente richiesto.

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