Cassazione Penale, Sentenza n. 8510/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena resa dal Tribunale di Lecce in ordine a due fatti di detenzione di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana). Il Procuratore Generale denunciava: 1) illegittima determinazione della pena base mediante unificazione delle due fattispecie in unico reato e modulazione sul minimo edittale del reato più grave; 2) omissione dell'aumento per continuazione tra reati nonostante la contestazione di condotte riferibili a sostanze appartenenti a tabelle diverse; 3) applicazione ingiustificata della riduzione prevista dall'art.73, comma 4, DPR 309/90 (testo introdotto dal D.L. 30.12.2005), riduzione che non poteva essere applicata perché il testo normativo era stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale n.32/2014.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse commesso più errori: ha unificato le ipotesi di reato quoad poenam applicando una pena base unica commisurata al minimo della fattispecie più grave, ha omesso di applicare l'aumento per la continuazione tra reati distinguibili per appartenenza a tabelle diverse, e ha operato una riduzione del terzo richiamando una disposizione (art.73 comma 4 come modificato dal D.L. 30.12.2005) non vigente per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.32/2014. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa alla misura della pena e all'applicazione delle circostanze e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio.
Norme richiamate
DPR 9 ottobre 1990 n.309 - art.73 comma 1
Indica le fattispecie e i limiti edittali per i reati di stupefacenti; la Corte rileva che la pena base deve essere determinata correttamente per ciascuna fattispecie e che non si può semplicemente unificare quoad poenam reati distinti appartenenti a tabelle diverse
DPR 9 ottobre 1990 n.309 - art.73 comma 4
La riduzione prevista nel testo introdotto dal D.L. 30.12.2005 non era applicabile perché la modifica era stata poi dichiarata incostituzionale; pertanto la riduzione di un terzo operata dal Tribunale è illegittima
D.L. 30 dicembre 2005 n.272
Atto che aveva modificato il testo dell'art.73 comma 4; la Corte ricorda che quella modifica è stata dichiarata incostituzionale e non poteva essere utilizzata per giustificare la riduzione
Sentenza Corte Costituzionale n.32/2014
Dichiarazione di incostituzionalità della parte del D.L. 30.12.2005 che aveva introdotto la riduzione dell'art.73 comma 4; per effetto di tale pronuncia la disposizione non poteva essere invocata
Giurisprudenza di cassazione richiamata (es. sez.4, n.1193 del 11/03/2021 Ventimiglia; n.43432 del 07/10/2015 Rodriguez)
Orientamenti che clarificano che quando le condotte riguardano sostanze di tabelle diverse si devono configurare reati distinti e valutare concorso materiale, concorso formale o continuazione, con conseguenze diverse sul piano sanzionatorio
Massime di principio
- Se le condotte di detenzione riguardano sostanze appartenenti a tabelle diverse, in generale vanno considerate fattispecie distinte e non possono essere automaticamente fuse in un'unica fattispecie ai fini della determinazione della pena
- Quando esiste continuazione tra reati distinti, va applicato l'aumento previsto per la continuazione e tale aumento non può essere assorbito nella pena base determinata sul minimo della fattispecie più grave
- Non sono applicabili riduzioni o benefici tariffari derivanti da testi normativi successivamente dichiarati incostituzionali: il calcolo della pena deve essere conforme alla normativa effettivamente vigente al momento del fatto e della pronuncia
- Nel rito concordato o nell'accordo sulla pena, il calcolo deve rispettare i vincoli legali e non può portare a una pena 'illegale'; il Pubblico Ministero può proporre ricorso quando la pena concordata risulti illegittima
- Se l'errore concerne la misura della pena e l'applicazione di circostanze, la Corte può annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti al giudice di primo grado per nuovo giudizio sulla misura e sulle circostanze
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