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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2202/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la carenza di motivazione dell’ordinanza del riesame in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l’estorsione aggravata dal metodo mafioso (capo R): in particolare si contestava che il Tribunale non avesse adeguatamente risposto alle argomentazioni difensive che mettevano in luce la natura meramente ipotetica e congetturale degli elementi a carico dell’indagato (rapporti tra Rigione e Cimmino, dichiarazioni di coimputati, e precedenti incarichi di riscossione non direttamente collegati all’episodio Fumarolo). La Corte ha valutato che l’ordinanza non avesse colmato il deficit motivazionale indicato nella sentenza di annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata con riferimento al capo R). Ha disposto la immediata liberazione di Cimmino Franco Diego qualora non sia detenuto per altra causa e ha ordinato gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell’art. 626 cod.proc.pen. Motivazione: gli elementi richiamati dal Tribunale del riesame (dichiarazioni e legami personali) risultano insufficienti e in buona parte riconducibili a mere congetture; le dichiarazioni acquisite non confermano che il pagamento sia stato effettuato su mandato dell’odierno ricorrente e le eventuali riscontri su precedenti incarichi di riscossione non dimostrano la partecipazione specifica all’estorsione Fumarolo. La mancata risposta a doglianze difensive decisive ha integrato il vizio motivazionale previsto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’omessa risposta a doglianze difensive specifiche e potenzialmente decisive integra un vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con conseguente annullamento del provvedimento

  • art. 626 c.p.p.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria relativi all’esecuzione della liberazione disposta dalla Corte

Massime di principio

  • Per disporre misure cautelari personali il giudice deve fornire motivazione completa e specifica che risponda alle doglianze difensive ritenute potenzialmente decisive; la sola plausibilità logica non è sufficiente
  • Elementi indiziari di natura generica (legami personali, contributi non specifici, dichiarazioni non corroborate) non bastano a fondare la gravità indiziaria richiesta per la custodia cautelare
  • Le affermazioni di coimputati o interlocutori intercettati richiedono corredo probatorio o motivazione adeguata per essere ritenute idonee a sostenere misure restrictive
  • La responsabilità per precedenti incarichi non prova automaticamente la partecipazione a specifiche condotte estorsive diverse e successive; va valutata la pertinenza temporale e probatoria
  • La carenza motivazionale su punti essenziali del decisum può condurre all’annullamento senza rinvio e alla liberazione se non sussistono altre cause di detenzione
  • In situazioni analoghe, è essenziale che la difesa evidenzi puntualmente quali argomentazioni, se non considerate, possano incidere sulla valutazione della gravità indiziaria

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