Ordinanza n. 3489/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, 31 gennaio 2024 n. 29, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TRGA di Bolzano che aveva respinto il ricorso contro il rigetto della domanda di autorizzazione per l’installazione di sistemi di gioco VLT, il divieto di prosecuzione dell’attività e l’ordine di definitiva chiusura della sala giochi
Esito
La controversia
La società appellante contestava la sentenza di primo grado e, in particolare, il provvedimento comunale dell’8 giugno 2023, con il quale era stata respinta la nuova domanda di autorizzazione presentata dopo la scadenza della precedente autorizzazione, vietando la prosecuzione dell’attività e imponendo la chiusura della sala giochi. Il diniego era fondato sulla localizzazione dell’esercizio a meno di 300 metri da luoghi sensibili, ai sensi dell’art. 5-bis della legge provinciale n. 13/1992 e della disciplina provinciale sopravvenuta, inclusa la deliberazione della Giunta provinciale n. 505/2018. Nel giudizio d’appello il primo motivo era già stato respinto con sentenza non definitiva del 9 luglio 2025. Sul secondo motivo, concernente l’incidenza della disciplina delle distanze dai luoghi sensibili sulla libertà di esercizio dell’attività e l’eventuale effetto espulsivo della normativa, il Collegio aveva disposto verificazione, chiedendo di accertare se l’applicazione del limite dei 300 metri determinasse una cospicua contrazione del mercato delle sale da gioco o l’espulsione delle relative attività dal territorio di Marlengo e dei Comuni confinanti entro cinque chilometri. Dopo il deposito della relazione, la società ha dedotto numerose criticità tecniche e la violazione del contraddittorio durante lo svolgimento delle operazioni. Il verificatore ha riconosciuto possibili errori e si è dichiarato disponibile a riprendere il confronto tecnico con le parti.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello. Ritenendo necessario acquisire ulteriori chiarimenti tecnici sull’accertamento già svolto, ha disposto un supplemento di verificazione da eseguirsi nel contraddittorio delle parti, con possibilità per queste ultime di farsi assistere da tecnici di fiducia. Il supplemento dovrà concludersi mediante deposito di una nuova relazione, recante chiarimenti specifici ed eventualmente nuovi documenti, entro il 15 settembre 2026. Il giudizio è stato rinviato all’udienza del 5 novembre 2026. Non è stata adottata una decisione definitiva sulla legittimità del diniego comunale né sull’appello.
Norme richiamate
art. 110, comma 6, lett. b), r.d. 18 giugno 1931, n. 773
art. 110, comma 6, lett. b)
La disposizione è richiamata quale base dell’autorizzazione provinciale precedentemente rilasciata per gli apparecchi da gioco.
art. 5-bis, commi 1 e 1-bis, l. prov. n. 13/1992
art. 5-bis, commi 1 e 1-bis
La disciplina provinciale individua luoghi sensibili e stabilisce il divieto di esercizio dell’attività di gioco entro la distanza prevista; la sua incidenza concreta sul mercato delle sale da gioco costituisce oggetto della verificazione.
art. 103 d.l. 18/2020
La disposizione è richiamata con riguardo alla proroga già applicata dal giudice di primo grado in una precedente controversia, fino alla scadenza del relativo termine.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla legittimità di una disciplina localizzativa dipende dall’accertamento di effetti economici concreti sul mercato interessato, il giudice amministrativo può disporre una verificazione avente a oggetto la struttura della domanda e dell’offerta, la disciplina urbanistica dei territori rilevanti e l’eventuale effetto espulsivo della disciplina.
- Se la relazione di verificazione presenta criticità tecniche rilevanti, il verificatore ammette possibili errori o le operazioni non si sono svolte nel contraddittorio prescritto, il giudice può disporre un supplemento di verificazione, imponendo il rinnovato confronto con le parti e consentendo l’assistenza di tecnici di fiducia.
- Un’ordinanza che dispone un supplemento di verificazione e rinvia l’udienza non definisce il merito della controversia e non consente di individuare una parte vittoriosa sulla domanda di annullamento.
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