Sentenza n. 34/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'ottemperanza - alla sentenza n. 595 del 27 marzo 2025 emessa dal Tribunale di Potenza nel giudizio n. 2630/23.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'AGEA nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Potenza che la condannava al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)
Prevale il privato
La controversia
La sentenza del Tribunale di Potenza aveva condannato l'AGEA al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite relative al giudizio civile. Il titolo era stato notificato all'Amministrazione il 3 aprile 2025; non risultava proposta impugnazione, come attestato il 3 ottobre 2025, ed era decorso il termine di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Persistendo l'inerzia dell'AGEA, i ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l'ordine di pagamento, la fissazione di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. L'AGEA, benché ritualmente evocata, non si è costituita e non ha provato l'integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali per l'azione di ottemperanza e ha accertato che il titolo giudiziale era divenuto esecutivo e che era decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione alla pubblica amministrazione. Nel merito, ha rilevato la violazione dell'obbligo dell'AGEA di conformarsi alla decisione del giudice ordinario e l'assenza di prova dell'avvenuto pagamento. Ha quindi ordinato all'AGEA di pagare le somme dovute in forza del titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, o un suo delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, e liquidando in euro 300,00 il compenso per la funzione commissariale. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfacimento. L'AGEA è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore costituito. Il Collegio ha precisato che nelle spese di lite rientrano anche le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di imporre una penalità di mora per l'ulteriore inottemperanza, qui determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini e le modalità di trattazione camerale applicabili al giudizio.
art. 124 disp. att. c.p.c.
È stata valorizzata l'attestazione dell'assenza di impugnazione contro la sentenza civile azionata.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione costituisce presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'ente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, purché il titolo sia esecutivo e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
- L'amministrazione intimata ha l'onere di dimostrare l'integrale adempimento del comando giudiziale; in mancanza di tale prova e in presenza di inerzia, il ricorso per ottemperanza è fondato.
- In caso di ulteriore inottemperanza all'ordine impartito in sede di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche attribuendogli il compimento degli atti contabili o di bilancio necessari all'esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento.
- Nelle spese del giudizio di ottemperanza possono rientrare, in modo omnicomprensivo, anche le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →