Cassazione Civile, Ordinanza n. 24385/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una professionista per il pagamento di competenze forensi maturate per un'assistenza difensiva prestata in un precedente giudizio contro lo IACP. Il condominio intimato e due condomini hanno proposto opposizione al decreto. Il Tribunale, riunite le opposizioni, ha revocato il decreto e ha riconosciuto solo una parte del credito professionale, compensando in parte le somme tra le parti. La professionista ha impugnato in appello la decisione; la Corte d'appello ha emesso ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. ritenendo non ragionevole la probabilità di accoglimento delle doglianze concernenti la tempestività e ritualità delle opposizioni. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. articolando tre motivi: 1) violazione del contraddittorio per avere il giudice di primo grado deciso su questioni rilevabili d'ufficio senza assegnare alle parti il termine per memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.; 2) nullità della sentenza per omesso rilievo del difetto di costituzione del debitore ingiunto e della tardività dell'opposizione dei condomini; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c. per asserita carenza di indicazione dei tratti essenziali della lite e delle conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di merito perché ha accolto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso. Ha ritenuto che, essendo stata comunicata l'ordinanza di inammissibilità della Corte d'appello il 20 maggio 2016, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato entro sessanta giorni da tale comunicazione; invece la notificazione è stata richiesta solo il 12 settembre 2016. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambe le parti controricorrenti e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente alla professionista di stare in giudizio personalmente, come indicato nella procura e nella rappresentanza in giudizio.
art. 101, comma 2, c.p.c.
l'eventuale decisione su questioni rilevabili d'ufficio richiede l'assegnazione alle parti di un termine per depositare memorie, a pena di nullità; il ricorso deduceva la sua violazione, ma la Corte non è entrata nel merito per tardività.
art. 112 c.p.c.
è richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza per asserita omessa pronuncia o difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132 c.p.c.
è evocato per sostenere il difetto di motivazione e l'insufficiente esposizione dei tratti essenziali della lite.
art. 325, comma 2, c.p.c.
il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza ex art. 348-bis e 348-ter.
art. 327 c.p.c.
il termine lungo opera solo se mancano sia la comunicazione sia la notificazione dell'ordinanza; non si applica quando la comunicazione sia avvenuta.
art. 348-bis c.p.c.
consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento.
art. 348-ter, comma 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado è soggetto al termine breve decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, nei casi previsti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando l'appello è dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado deve essere proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, salvo notificazione anteriore della controparte o mancata comunicazione e notificazione da parte della cancelleria.
- La tardività del ricorso per cassazione rispetto al termine breve determina l'inammissibilità del ricorso e preclude l'esame dei motivi di merito.
- Il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. opera solo in via residuale, ossia quando manchino sia la comunicazione sia la notificazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello.
- In sede di cassazione, la verifica preliminare del rispetto del termine di impugnazione è assorbente rispetto a ogni censura sulla sentenza impugnata.
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