Cassazione Penale, Sentenza n. 28920/2024 del 17/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Genova, con sentenza del 15/03/2023, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace relativamente alla contravvenzione prevista dall'art. 651 c.p. (fatto ascritto a Krafcsic Desiderio Flavio). Il Giudice di Pace, investito del processo, ha ritenuto a sua volta la propria incompetenza rispetto allo stesso reato e, con ordinanza del 05/02/2024, ha sollevato conflitto negativo di competenza trasmettendo gli atti alla Corte per la risoluzione. La questione concreta è quindi stabilire quale organo sia competente a giudicare la contravvenzione di cui all'art. 651 c.p.
La decisione
La Corte ha rilevato l'esistenza di un conflitto negativo di competenza e, esaminando la normativa sul Giudice di pace penale (d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4), ha constatato che la contravvenzione di cui all'art. 651 c.p. non è ricompresa nell'elenco dei reati devoluti al Giudice di pace. Ne consegue che la competenza per materia permane in capo al Tribunale di Genova. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Genova e disposto la trasmissione degli atti a detto ufficio per il prosieguo del processo.
Norme richiamate
art. 651 cod. pen.
Si tratta di una contravvenzione che, nella fattispecie esaminata, non è stata ritenuta ricompresa tra le materie devolute al Giudice di pace; perciò la competenza rimane al Tribunale.
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4
L'art. 4 elenca i reati del codice penale devoluti al Giudice di pace penale; l'assenza dell'art. 651 c.p. nell'elenco viene interpretata dalla Corte come esclusione della competenza del Giudice di pace per quella contravvenzione.
art. 28 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la situazione di conflitto di competenza tra giudici; la Corte ha applicato questa norma per qualificare la vicenda come conflitto negativo (due giudici rifiutano la cognizione del fatto).
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale richiamata per disporre la trattazione scritta del procedimento innanzi alla Corte; non incide sulla determinazione della competenza sostanziale, ma sul rito di trattazione del conflitto.
Massime di principio
- Quando due giudici rifiutano di prendere cognizione di un fatto si configura un conflitto negativo di competenza che va risolto dalla Corte (art. 28 c.p.p.).
- La competenza del Giudice di pace penale è limitata ai reati espressamente elencati dal d.lgs. 28/08/2000 n. 274 (art. 4); se un reato non figura nell'elenco, la competenza resta al Tribunale.
- Se il Tribunale dichiara inizialmente incompatibilità in favore del Giudice di pace e quest'ultimo ritiene poi di non essere competente, il conflitto va risolto verificando la collocazione normativa del reato (elenco legislativo e natura della fattispecie).
- In situazioni analoghe è necessario controllare eventuali modifiche legislative o successivi provvedimenti interpretativi che abbiano ampliato o ridotto la competenza del Giudice di pace; l'assenza normativa esplicita di un reato nell'elenco comporta, di norma, la competenza del Tribunale.
- La posizione del Pubblico Ministero nella soluzione del conflitto (requisitoria) può essere considerata, ma la decisione spetta alla Corte in base all'interpretazione della legge sui confini di competenza.
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