Sentenza n. 11895/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento n. 06/03/2026.0042687.U, notificato il 9 marzo 2026 via pec, avente ad oggetto l’aggiudicazione alla contro interessata della “Procedura aperta, ai sensi degli articoli 59 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, da realizzarsi tramite piattaforma telematica, per la conclusione di un accordo quadro con più’ operatori economici per l’affidamento della fornitura, suddivisa in 2 (due) lotti, di autocarri a due assi, m.t.t. 3,5 t, allestiti con attrezzature a vasca ribaltabile della capacità di 5 mc con servizio di manutenzione a chiamata e fornitura ricambi per un periodo di 48 (quarantotto) mesi”; - di tutti i verbali della procedura, nessuno escluso, con particolare riferimento ai verbali n. 3 del 7 agosto 2025, in esito al quale sono stati attribuiti i punteggi alle offerte tecniche, come da relativo allegato (allegato n. 2), del verbale n. 4 dell’8 agosto 2025 e 5 del 2 settembre 2025, di attribuzione dei punteggi alle offerte economiche presentate e, infine, il verbale n. 6 del 15 settembre 2025, nel quale si dà atto dell’esito della verifica preliminare funzionale all’attivazione del sub procedimento di anomalia, illegittimamente escluso nel caso, e di valutazione della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti; - del bando e degli atti di gara, ove interpretati nel senso di consentire l’ammissione della controinteressata e l’illegittima attribuzione dei punteggi per come effettuata a favore di questa e in danno della ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quelli gravati; nonché per l’annullamento del contratto, ove stipulato, con espressa richiesta di risarcimento in forma specifica, con immediato subentro nel rapporto contrattuale, trattandosi di rapporto pluriennale, ovvero risarcimento per equivalente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 11.5.2026: - degli atti gravati e conseguente declaratoria del diritto della società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto de quo, e contestuale declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove lo stesso sia stipulato nelle more della trattazione del presente gravame e per la declaratoria del diritto della società ricorrente all’immediato subentro nel contratto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1.6.2026: - dell’accordo quadro “per l’affidamento della fornitura di autocarri a due assi, m.t.t. 3,5 t, allestiti con attrezzature a vasca ribaltabile della capacità di 5 mc con servizio di manutenzione a chiamata e fornitura ricambi per un periodo di 48 (quarantotto) mesi”, sottoscritto tra la AMA s.p.a. e la Ladurner Equipment s.r.l., depositato il 26 maggio 2026 dalla controparte (doc. 33 di parte avversa), nonché dei relativi allegati, nessuno escluso; di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quelli gravati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 1 di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo alla fornitura di autocarri, nonché gli atti di gara e, con motivi aggiunti, l’accordo quadro stipulato con l’aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 1, deducendo: l’illegittima ammissione dell’aggiudicataria, che aveva dimostrato i requisiti di capacità tecnica e professionale mediante avvalimento con un’impresa cinese; l’impossibilità o insufficienza delle verifiche sui requisiti dell’ausiliaria e sui requisiti generali; la violazione della lex specialis, della par condicio e degli artt. 10, 99 e 104 d.lgs. 36/2023; la non conformità dell’offerta tecnica alle prescrizioni del capitolato, configurante un aliud pro alio, nonché l’illegittimo ricorso al soccorso procedimentale ex art. 101 d.lgs. 36/2023; l’omessa attivazione della verifica di anomalia ex art. 110 d.lgs. 36/2023. Con i primi motivi aggiunti ha dedotto ulteriori violazioni della par condicio, del principio di legalità, trasparenza e interoperabilità, il difetto di istruttoria e l’omessa sostituzione dell’ausiliaria, oltre alla non conformità tecnica dell’offerta. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato l’accordo quadro stipulato nelle more, deducendone l’illegittimità derivata, l’invalidità dell’avvalimento per il requisito ISO 45001, le non conformità tecniche dell’offerta e l’omessa verifica di anomalia. Ha inoltre richiesto il subentro nel contratto o il risarcimento per equivalente e formulato istanze istruttorie.
La decisione
Il ricorso principale è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che l’avvalimento con un’impresa ausiliaria cinese non sia vietato in via generale, poiché l’operatore di un Paese non firmatario dell’AAP può essere ammesso o escluso sulla base della valutazione della singola stazione appaltante, in assenza di una norma unionale o nazionale ostativa. Nel caso concreto, la stazione appaltante aveva svolto le verifiche secondo il disciplinare, mediante dichiarazioni ex d.P.R. 445/2000, fatture inserite nel FVOE e certificazioni delle autorità cinesi con traduzione giurata; non è stato quindi ravvisato difetto di istruttoria. È stata ritenuta infondata anche la censura tecnica: i veicoli risultavano muniti del sistema richiesto dal capitolato e le ulteriori caratteristiche contestate erano state valutate dalla commissione senza irragionevolezza o illogicità, mentre le doglianze della ricorrente erano generiche e non supportate da dati tecnici. Il TAR ha inoltre considerato rilevante la successiva verifica di conformità dei veicoli da parte di un ente certificatore terzo. È stata respinta la censura sull’anomalia dell’offerta, ritenendo riconducibile alla discrezionalità della stazione appaltante sia la valutazione complessiva di congruità sia la scelta di attivare il relativo subprocedimento, senza profili di irragionevolezza nel caso concreto. I primi motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano nuove censure contro gli stessi atti oltre i limiti dell’art. 43 c.p.a., in assenza di fatti nuovi o vizi non conoscibili prima; sono stati comunque ritenuti infondati nel merito. I secondi motivi aggiunti, diretti contro l’accordo quadro sopravvenuto, sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, conseguente al rigetto delle censure contro l’aggiudicazione, e comunque infondati per l’illegittimità derivata dedotta. Sono state respinte anche le richieste di esibizione, verificazione e CTU, perché tardive, esplorative, non necessarie e irrilevanti rispetto alla documentazione già acquisita. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in euro 5.000 oltre accessori a favore di ciascuna delle due parti vittoriose.
Norme richiamate
artt. 59 e 71 d.lgs. 36/2023
Disciplinano la procedura aperta e la conclusione dell’accordo quadro oggetto della gara.
art. 10 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tassatività delle cause di esclusione e ai principi applicabili alla partecipazione alla gara; la censura è stata respinta.
art. 99 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo all’ammissione dell’aggiudicataria; il giudice non ha ravvisato la violazione dedotta.
art. 104 d.lgs. 36/2023
Disciplina l’avvalimento, utilizzato dall’aggiudicataria per dimostrare i requisiti di capacità tecnica e professionale; nel caso concreto il suo impiego è stato ritenuto legittimo.
art. 101 d.lgs. 36/2023
La richiesta di precisazioni tecniche rivolta ai concorrenti è stata ritenuta legittima e non integrante un soccorso volto a modificare l’offerta.
art. 110 d.lgs. 36/2023
La mancata attivazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia è stata ritenuta espressione di valutazione discrezionale non manifestamente irragionevole.
art. 43 c.p.a.
I primi motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano nuove censure contro gli stessi atti senza fatti nuovi o vizi non conoscibili al momento del ricorso originario.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Le istanze di esibizione, verificazione e consulenza tecnica sono state respinte perché tardive, esplorative, non necessarie e irrilevanti.
artt. 40 e 71 d.P.R. 445/2000
Sono state applicate, secondo quanto previsto dal disciplinare, per l’acquisizione e la verifica dei dati relativi all’operatore economico non residente e privo di stabile organizzazione in Italia.
Massime di principio
- L’avvalimento con un operatore economico stabilito in un Paese terzo non firmatario dell’Accordo sugli appalti pubblici non è vietato in via generale da una norma unionale o nazionale; spetta alla singola stazione appaltante valutare se ammettere tale operatore e se adottare eventuali misure riguardo alla comparazione delle offerte.
- La verifica dei requisiti di un’impresa ausiliaria straniera è legittima quando è svolta secondo le modalità previste dalla lex specialis e dalla disciplina applicabile, mediante dichiarazioni sostitutive, documentazione commerciale e certificazioni delle autorità estere corredate, ove necessario, da traduzione giurata.
- Le contestazioni relative alla conformità tecnica dell’offerta devono essere specifiche e supportate da elementi tecnici; in assenza di irragionevolezza o illogicità manifesta, la valutazione della commissione sull’idoneità del prodotto rientra nella discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito.
- La previsione di una successiva verifica di conformità della fornitura non sana un’offerta originariamente priva dei requisiti essenziali, ma rende irrilevanti le contestazioni che non dimostrino una non conformità attuale e insanabile dell’offerta rispetto alle prescrizioni di gara.
- La scelta della stazione appaltante di attivare o meno il subprocedimento di verifica dell’anomalia è sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza, incoerenza o carenza motivazionale; non è sufficiente la mera prospettazione dell’astratta necessità della verifica.
- I motivi aggiunti che introducono nuove censure contro atti già impugnati sono inammissibili se non sono giustificati da fatti sopravvenuti o da vizi non conoscibili al momento del ricorso originario; l’impugnazione dell’accordo quadro stipulato nelle more diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando siano definitivamente respinte le censure contro l’aggiudicazione.
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