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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13023/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre provvedimenti penali relativi a reati commessi tra il 4 luglio 2006 e il 6 ottobre 2010 (ricezione di assegni di matrice furtiva, deposito su conti intestati all'imputato e prelievo del saldo). Il ricorrente contestava che le condotte fossero perfettamente omogenee e parte di un medesimo disegno criminoso e che la protrazione di uno degli illeciti per circa nove mesi non potesse pregiudicare il requisito cronologico. Inoltre impugnava la revoca della sospensione condizionale delle pene, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avesse valutato in modo errato l'ordine delle sentenze e avesse confuso i concetti di "irrevocabilità" e "passaggio in giudicato", penalizzandolo a causa di ritardi nella notificazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che, nonostante l'omogeneità delle condotte, l'intervallo temporale tra i reati (mai inferiore all'anno e complessivamente superiore a quattro anni) e l'autonomia delle iniziative criminosi indicano l'assenza di un programma criminoso unitario, giustificando il diniego del riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. Ha altresì ritenuto legittima la revoca della sospensione condizionale delle pene, respingendo le censure sull'ordine di esame delle decisioni e sulla presunta scissione tra irrevocabilità e passaggio in giudicato. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato tra le norme sostanziali relative ai reati per cui sono state emesse le condanne (concorso di persone nel reato)

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di ricettazione/affinità (reati per cui sono state pronunciate le condanne); le condotte contestate sono state valutate nella loro omogeneità

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato in uno dei provvedimenti; citata come parte del complesso di reati da valutare ai fini della continuazione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede di esecuzione; la Corte ha confermato che occorre dimostrare un programma criminoso unitario e non basta l'omogeneità delle condotte

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti oltre i quali la cumulazione di pene rende inefficace la sospensione condizionale: la sopravvenuta condanna ha fatto superare tali limiti giustificando la revoca della sospensione

  • art. 164, quarto comma, cod. pen.

    Citonel caso di una delle sentenze come norma vincolante per l'applicazione del beneficio; la Corte ha ritenuto che la sospensione fosse state applicata in violazione della disciplina, legittimando la revoca

  • art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina l'obbligo di condanna alle spese per il soccombente in Cassazione; applicata alla parte ricorrente

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un programma criminoso unitario originariamente progettato almeno nelle linee essenziali; l'omogeneità delle condotte da sola non basta.
  • La contiguità spazio-temporale è un elemento rilevante: intervalli temporali significativi e reiterati (qui complessivi oltre quattro anni, con gap mai inferiori all'anno) ostano al riconoscimento della continuazione.
  • La valutazione sulla sussistenza del vincolo della continuazione è rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è illogica o viziata; una motivazione congrua e coerente la rende insindacabile.
  • La revoca della sospensione condizionale è legittima quando sopraggiunga una condanna che, cumulata con la pena sospesa, superi i limiti di legge (art. 163 c.p.).
  • I concetti di "irrevocabilità" e "passaggio in giudicato" si riferiscono all'evento oggettivo del decorso del termine per proporre impugnazione da parte di tutti i soggetti legittimati, non alla prospettiva o al termine relativo al solo imputato.
  • Chi impugna deve indicare concretamente e dimostrare l'utilità processuale derivante dalla diversa interpretazione o ordine logico delle decisioni che contesta; censure generiche sull'ordine di esame sono normalmente insufficienti.

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