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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31009/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello del 02/07/2021 lamentando la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., per aver omesso i giudici di dichiarare la prescrizione del reato asseritamente già maturata anteriormente alla pronuncia impugnata. Ha sostenuto che, considerato il termine massimo prescrizionale (pari, secondo la difesa, a sette anni e sei mesi) e la data del fatto (14/01/2013), la prescrizione sarebbe intervenuta prima della sentenza del 2 luglio 2021 e dunque avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio; ha inoltre dedotto l'ammissibilità del ricorso per cassazione per far valere tale vizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che, nel giudizio di rinvio, l'oggetto era limitato alla rideterminazione della pena dopo che la Corte di cassazione aveva annullato parzialmente la precedente sentenza escludendo la circostanza aggravante della destrezza; l'accertamento della responsabilità era quindi cristallizzato e definitivo. Ne consegue che non era possibile, in sede di rinvio, dichiarare la prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza di annullamento parziale (principio di giudicato progressivo). Inoltre la Corte ha osservato che, tenuto conto anche del periodo di sospensione di mesi quattro e giorni tre, la prescrizione non era comunque maturata né alla sentenza di appello del 30/10/2018 né alla pronuncia del 02/07/2021.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il reato contestato (furto). La sentenza ha confermato la responsabilità del ricorrente per tale reato, ormai cristallizzata nel giudicato.

  • art. 625 primo comma n. 4 cod. pen.

    Circostanza aggravante (destrezza) che la Corte di cassazione ha escluso con annullamento parziale, determinando il rinvio per la sola rideterminazione della pena.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo per il giudice di dichiarare la prescrizione in ogni stato e grado quando essa sia intervenuta. Nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che tale obbligo non potesse essere esercitato in sede di rinvio per la sola determinazione della pena quando la prescrizione fosse maturata dopo la sentenza di annullamento parziale che aveva cristallizzato la responsabilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del procedimento e la corresponsione di somme a titolo di ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Corte ha applicato tale norma per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla parzialmente una sentenza e dispone il rinvio soltanto per la rideterminazione della pena, l'accertamento della responsabilità penale diventa definitivo (giudicato progressivo): in sede di rinvio non è possibile dichiarare la prescrizione intervenuta dopo l'annullamento parziale.
  • L'obbligo di cui all'art. 129 cod. proc. pen. di dichiarare la prescrizione opera se la prescrizione è intervenuta prima della decisione impugnata; se la prescrizione è intervenuta successivamente a una sentenza divenuta fonte di giudicato progressivo, non può essere rilevata nel giudizio di rinvio limitato.
  • Calcolare correttamente i termini di prescrizione richiede di considerare sospensioni e interruzioni rilevabili nel processo (es. sospensione indicata nel provvedimento): tali periodi possono essere determinanti per stabilire se la prescrizione sia effettivamente maturata.
  • Se si ritiene che la prescrizione sia già intervenuta alla data della sentenza impugnata, tale eccezione deve essere sollevata e documentata tempestivamente nei gradi di giudizio in cui la questione sia ancora riaperta; in ricorso per cassazione è ammessa la deduzione della prescrizione solo quando la sua maturazione sia anteriore alla decisione impugnata e rilevabile in diritto.
  • Il difensore deve valutare la strategia processuale prima di proporre impugnazioni successive: ricorsi manifestamente infondati o irrituali possono comportare condanne alle spese e sanzioni economiche verso la Cassa delle ammende.
  • In casi di rinvio limitato occorre verificare sempre l'oggetto del rinvio (se riguarda colpa, responsabilità o solo pena) per comprendere quali questioni possano ancora essere rilevate o riassunte.

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