Sentenza n. 973/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento Prot. in Uscita n. 0001699 del 19-05-2026, comunicato in pari data, di aggiudicazione in favore del RTI Eurosistem S.r.l. – Pellicelli S.r.l., della gara avente ad oggetto “Appalto integrato - gara europea a procedura aperta telematica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 71, 44, 108 comma 2 lett. e), 225 comma 8 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm. ii per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, del coordinanento alla sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, rifunzionalizzazione della rete di distribuzione elettrica mt di a-distribuzione reti trani nell'ambito del PNRR, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” Componente 2 “energie rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” Ambito di intervento/Misura 2 “Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete” - Investimento 2.2 “Interventi per aumentare la resilienza della rete elettrica” (M2C2.2.2). finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU CUP F76I22000050006 – CIG B8863A1B7D”; - nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, tra cui la comunicazione del 27 aprile 2026 contenente l’esito delle operazioni di gara la proposta di aggiudicazione, e tutti i verbali richiamati nel provvedimento di aggiudicazione, ancorché non conosciuti (verbali delle sedute del 3 marzo 2026, 4 marzo 2026, 19 marzo 2026, 30 marzo 2026 e del 14 aprile 2026, rispettivamente di apertura delle offerte tecniche, di esame delle stesse e registrazione dei relativi punteggi nonché di apertura delle offerte economiche, e di verifica di anomalia dell’offerta dell’operatore primo classificato e di esame delle relative giustificazioni; verbali del 17 aprile 2026 e del 27 aprile 2026 di verifica della documentazione amministrativa e avvio del soccorso istruttorio; proposta di aggiudicazione della Commissione indicata nella comunicazione p.e.c. del 15 aprile 2026); - per l’accertamento del diritto della società ricorrente all’aggiudicazione della procedura di gara, - per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto ove sottoscritto con la controinteressata in esito all’aggiudicazione, con ogni conseguente statuizione in ordine al subentro della ricorrente ex art. 122 d.lgs. 104/2010; - nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento in forma specifica dei pregiudizi patiti e patiendi dalla ricorrente a causa degli atti in epigrafe, ovvero in subordine per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conformandosi alla dichiarazione espressa dalla parte ricorrente e al principio dispositivo. Non ha esaminato nel merito le censure relative alla gara né le eccezioni di inammissibilità formulate dalle controparti. Le spese di lite sono state compensate in ragione del contegno processuale della parte ricorrente.
Atto impugnato: aggiudicazione della gara al RTI primo classificato, unitamente agli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il RTI ricorrente, terzo classificato, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti di gara, chiedendone l'annullamento, l'accertamento del diritto all'aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro, nonché il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Il RTI aggiudicatario e la stazione appaltante hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità delle censure, per mancata articolazione di contestazioni puntuali nei confronti del primo e del secondo classificato e per carenza di interesse, in assenza della prova di resistenza. Prima della decisione, la parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso e ha rinunciato alla presentazione di motivi aggiunti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 Cod. proc. amm.
La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza semplificata, secondo il rito previsto dalla disposizione.
art. 122 c.p.a.
ex art. 122 d.lgs. 104/2010
La ricorrente aveva chiesto, in caso di inefficacia del contratto, il subentro nell'esecuzione dell'appalto; la domanda non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, quando il giudice ne accerti la riferibilità alla domanda proposta e la compatibilità con il principio dispositivo.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito delle censure e delle domande consequenziali, comprese quelle relative all'annullamento dell'aggiudicazione, al subentro e al risarcimento, salvo che sussistano specifiche ragioni per una diversa decisione.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate in considerazione del contegno processuale della parte che ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
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