Sentenza del 16/04/2019 n. 2392 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Sanatoria di cui alla legge n. 289/2002 - Adesione - Omesso pagamento delle somme - Sanzione - Contestazione - Onere probatorio - Prova dell'avvenuto pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Istituto ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Frosinone che aveva respinto il ricorso contro l'atto di contestazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva irrogato una sanzione di euro 281.351,00 per l'omesso pagamento delle somme dovute in seguito all'adesione alle sanatorie previste dalla legge n. 289/2002, oltre la prima rata. Il ricorrente ha lamentato omessa pronuncia, carenza di motivazione dell'atto, mancata indicazione degli elementi relativi ai controlli e alle annualità interessate, nonché la decadenza dell'Amministrazione per tardiva notificazione dell'atto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello. Ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011. L'atto è stato considerato adeguatamente motivato, anche perché il contribuente aveva presentato l'istanza di condono e quindi conosceva gli elementi essenziali della pretesa. È stata esclusa la decadenza, poiché l'atto, notificato il 6 dicembre 2016, è stato ritenuto tempestivo rispetto al termine del 31 dicembre 2016. La Commissione ha inoltre stabilito che spettava al contribuente dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme dovute per evitare la sanzione; tale prova non è stata fornita. L'Istituto è stato condannato anche al pagamento di euro 4.500,00 per le spese del giudizio.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, artt. 8, 9 e 9-bis
Sanatorie e definizioni agevolate fiscali
L'adesione al condono costituisce il presupposto del beneficio, ma il contribuente deve rispettare gli obblighi di pagamento previsti, compresi quelli relativi alle rate successive alla prima.
D.L. n. 138/2011, art. 2, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla legge n. 148/2011
Sanzione per l'omesso pagamento delle somme dovute a seguito dell'adesione alle sanatorie
La norma consente l'irrogazione di una sanzione nei confronti di chi abbia aderito alle sanatorie della legge n. 289/2002 ma, alla data prevista, non abbia versato integralmente le somme dovute.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 7
Determinazione della sanzione
È richiamato quale base normativa per la quantificazione della sanzione tributaria applicata dall'Amministrazione.
Cassazione civile, sentenza n. 1906/2008
L'atto impositivo o sanzionatorio può essere motivato anche mediante il richiamo e la riproduzione del contenuto essenziale di altri atti, purché il contribuente disponga degli elementi necessari per comprendere la pretesa.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a un condono o a una definizione agevolata, il mancato pagamento delle somme dovute può comportare l'applicazione della sanzione prevista dalla legge.
- In caso di contestazione dell'omesso pagamento, spetta normalmente al contribuente fornire la prova documentale dei versamenti effettuati, come ricevute, quietanze o estratti dei pagamenti.
- La motivazione dell'atto può essere ritenuta sufficiente se richiama validamente documenti o procedimenti già conosciuti dal contribuente, soprattutto quando questi ha presentato personalmente l'istanza di condono.
- La verifica della tempestività dell'atto sanzionatorio richiede di individuare la specifica decorrenza e scadenza del termine di decadenza previsto dalla normativa applicabile.
- La mera contestazione dell'assenza di un'intimazione di pagamento non esclude necessariamente la sanzione, se l'obbligazione deriva direttamente dall'adesione alla sanatoria e dal mancato rispetto del relativo piano di pagamento.
- In situazioni analoghe, è essenziale conservare e produrre la documentazione dei pagamenti e verificare puntualmente sia la motivazione dell'atto sia il rispetto dei termini di notifica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 apr 2019Sentenza del 16/04/2019 n. 70 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 16 apr 2019Sentenza del 16/04/2019 n. 307 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 16 apr 2019Sentenza del 16/04/2019 n. 308 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 16 apr 2019Sentenza del 16/04/2019 n. 309 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 16 apr 2019Sentenza del 16/04/2019 n. 311 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 16 apr 2019Sentenza del 16/04/2019 n. 312 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →