Cassazione Penale, Sentenza n. 43242/2023 del 24/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di perquisizione locale e sequestro. Il ricorrente deduceva: mancata traduzione del decreto e degli atti nella lingua a lui nota (cittadino belga), con richiamo all'art. 355 c.p.p.; violazione dell'art. 321 c.p.p. per assenza di esigenze preventive e omessa motivazione sul fumus del reato; violazione dei principi di specialità e di idoneità e mancata ostensione di tutti gli atti investigativi.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto della mancata traduzione, ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'assenza di traduzione non determina nullità automatica: se è stata richiesta traduzione i termini di impugnazione decorrono dalla conoscenza del provvedimento nella lingua nota; nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente avesse comunque conoscenza ed interesse, come desumibile da atti e comportamenti (ratifica querela, titolarità di interessi in Italia, documenti allegati). Quanto alle censure relative all'art. 321 e al fumus, la Corte ha rilevato che tali questioni appaiono eccentriche rispetto al tipo di provvedimento contestato (decreto eseguito dal Procuratore Europeo Delegato ai sensi del Regolamento EPPO) e che il Tribunale del riesame ha legittimamente circoscritto la propria verifica ai soli profili formali e di legittimità dell'esecuzione, lasciando il controllo di merito all'Autorità giudicante emittente, secondo la lettura degli artt. 30 e ss. del Regolamento EPPO; il ricorrente non ha fornito un adeguato e specifico contraddittorio critico della motivazione impugnata. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 355 cod. proc. pen.
La censura riguardava la presunta obbligatorietà della traduzione degli atti nella lingua nota all'imputato; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mancata traduzione non comporta nullità automatica ma può incidere sui termini di impugnazione se è stata richiesta espressamente la traduzione e fino al momento in cui l'imputato ha avuto conoscenza del contenuto nella lingua a lui nota.
art. 321 cod. proc. pen.
Invocato per contestare l'esistenza di esigenze preventive che giustificassero la perquisizione/sequestro; la Corte ha ritenuto la censura inadeguata rispetto al provvedimento impugnato, posto che l'atto contestato era un decreto eseguito nell'ambito delle attribuzioni dell'EPPO e la valutazione sulle esigenze preventive risultava estranea alla sfera di sindacato del Tribunale chiamato a verifiche formali.
artt. 30 e segg. Regolamento EPPO
La Corte ha interpretato il Regolamento nel senso che il controllo di merito sull'attività investigativa rimane primariamente di competenza dell'Autorità giudicante emittente; il giudice del luogo richiesto per l'esecuzione deve limitarsi alla verifica dei presupposti formali dell'atto e della legittimità delle modalità di esecuzione, nel rispetto dei diritti dell'indagato.
art. 31 Regolamento EPPO
Richiamato in relazione alla delega di esecuzione delle attività investigative: il decreto impugnato è stato emesso/eseguito nell'ambito delle attribuzioni previste dal Regolamento, giustificando il ristretto sindacato del Tribunale rispetto ai profili formali dell'atto.
Massime di principio
- La mancata traduzione di un provvedimento nella lingua nota all'interessato non determina automaticamente la nullità; se l'interessato ha richiesto la traduzione i termini di impugnazione decorrono dalla ricezione della traduzione.
- In assenza di una richiesta specifica e di comprovata incapacità di comprendere la lingua, il giudice può desumere la conoscenza della lingua da elementi concreti (comportamenti, documenti, atti compiuti).
- Nei procedimenti con coinvolgimento dell'EPPO il sindacato del giudice del luogo di esecuzione è prevalentemente volto ai profili formali e alla legittimità dell'esecuzione, mentre il controllo di merito resta principalmente in capo all'Autorità emittente.
- Le censure generiche, prive di un confronto puntuale con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, risultano inammissibili: il ricorso deve indicare la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le doglianze proposte.
- Chi impugna deve valorizzare elementi e argomentazioni specifiche per dimostrare pregiudizio effettivo; altrimenti si rischia la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese e sanzioni.
- Quando si contesta la mancata ostensione di atti o il fumus, è necessario precisare in che modo tali omissioni abbiano inciso sulla legittimità o sulla fondatezza del provvedimento, non limitandosi a rilievi formali.
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