Ordinanza n. 2513/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. III, che aveva accolto la domanda cautelare del candidato
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Lombardia aveva accolto la domanda cautelare proposta dal candidato. Dalla motivazione dell'ordinanza d'appello emerge che il TAR aveva ritenuto generica l'affermazione relativa all'inidoneità del giudizio espresso sull'elaborato, tale da non consentire di comprendere la corretta applicazione dei criteri di valutazione. Il Ministero ha contestato tale valutazione cautelare, sostenendo, in sostanza, l'adeguatezza e la legittimità del giudizio espresso sulla prova. Il testo non riporta ulteriori specifici motivi d'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare del Ministero e ha riformato l'ordinanza del TAR. Pur rilevando che l'appello appariva assistito da fumus boni iuris in ragione della genericità dell'affermazione del TAR sull'inidoneità del giudizio espresso, il Collegio ha ritenuto che non fossero comunque evidenti profili di irragionevolezza nella valutazione della prova, anche considerando il complesso del contenuto dell'elaborato. Per effetto della riforma, è stata respinta l'istanza cautelare proposta in primo grado. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellato.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la motivazione del giudice di primo grado sull'illegittimità dell'atto deve individuare in modo sufficientemente specifico le ragioni per cui il giudizio amministrativo risulterebbe inidoneo a rendere comprensibile la corretta applicazione dei criteri di valutazione.
- L'assenza di evidenti profili di irragionevolezza nella valutazione complessiva di una prova può giustificare, in sede cautelare, la riforma della misura favorevole concessa dal giudice di primo grado e il rigetto dell'istanza cautelare.
Come è indicizzato
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