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Sentenza

Sentenza del 08/02/2017 n. 354 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze che aveva respinto il ricorso contro l'accertamento IRES relativo al periodo d'imposta 2005 e il conseguente atto di irrogazione delle sanzioni. L'accertamento traeva origine da un contratto di stock lending che l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto fittizio e privo di valide ragioni economiche, diretto a creare costi e componenti negativi deducibili, un credito d'imposta di euro 57.044,00 e una perdita fiscale di euro 868.150,00, trasferiti al consolidato fiscale. Le appellanti sostenevano la validità dell'operazione, la presenza di ragioni economiche e la violazione delle garanzie procedimentali previste per le operazioni elusive dall'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'operazione di stock lending fosse simulata e fittizia, poiché la società borrower non aveva effettivamente acquisito la disponibilità delle azioni e le aveva contestualmente costituite in pegno a favore della lender. Secondo il Collegio, la struttura dell'operazione evidenziava una logica esclusivamente fiscale e la creazione cartolare di dividendi esteri, senza un'effettiva aleatorietà o una concreta giustificazione economica. Le società appellanti sono state condannate al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • Art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973

    La norma è richiamata quale disciplina antielusiva. Per contestare un'operazione come elusiva, l'Amministrazione deve individuare il vantaggio fiscale indebito, l'aggiramento di norme tributarie e l'assenza di valide ragioni economiche, oltre a fornire una motivazione concreta e non meramente generica.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973

    È richiamato in relazione all'attività di verifica e alla notificazione degli atti impositivi, unitamente alle garanzie procedimentali previste dallo Statuto dei diritti del contribuente.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000

    Statuto dei diritti del contribuente

    È richiamato con riferimento al processo verbale di constatazione e agli obblighi di motivazione e conoscibilità degli atti dell'Amministrazione finanziaria.

  • Artt. 117 e seguenti del TUIR

    Disciplinano il regime del consolidato fiscale nazionale, nell'ambito del quale il reddito della società consolidata confluisce nel reddito imponibile globale dichiarato dalla società consolidante.

  • Art. 122 del TUIR

    È richiamato per la dichiarazione dei redditi del consolidato e per il trasferimento nel reddito complessivo globale delle componenti reddituali della società consolidata.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    È richiamato dalle appellanti in relazione all'ammissibilità dell'appello tributario. Il Collegio ha tuttavia rilevato che l'appello riproponeva sostanzialmente le argomentazioni di primo grado senza specifiche censure alla sentenza impugnata.

  • Artt. 31, comma 2, e 58 del D.P.R. n. 600/1973

    Sono richiamati per individuare la competenza territoriale dell'ufficio finanziario che ha emesso l'accertamento nei confronti della società consolidata.

  • Divieto di abuso del diritto

    Secondo il Collegio, un'operazione finanziaria formalmente lecita può essere disconosciuta quando risulti priva di sostanza economica, diretta essenzialmente a ottenere un vantaggio fiscale indebito e caratterizzata dall'aggiramento della normativa tributaria.

Massime di principio

  • Un contratto di stock lending non è automaticamente elusivo: può essere fiscalmente riconosciuto se è effettivo, economicamente plausibile e sorretto da valide ragioni non meramente fiscali.
  • L'Amministrazione finanziaria deve motivare in modo concreto la contestazione, dimostrando la fittizietà o l'assenza di sostanza economica dell'operazione, il vantaggio fiscale indebito e il collegamento con l'aggiramento delle norme tributarie.
  • La contestuale costituzione in pegno dei titoli, la mancata effettiva disponibilità degli stessi e una struttura contrattuale priva di reale aleatorietà possono costituire indici significativi di simulazione e finalità esclusivamente fiscale.
  • Nel consolidato fiscale, la rettifica del reddito della società consolidata può determinare un successivo accertamento nei confronti della consolidante, con rideterminazione del reddito globale e della maggiore imposta dovuta.
  • In appello tributario non è sufficiente riproporre le difese già svolte in primo grado: occorre individuare specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La documentazione dell'effettiva esecuzione dell'operazione, delle ragioni economiche, dei rischi assunti e dei flussi finanziari è essenziale per contrastare una contestazione di abuso del diritto o di operazione fittizia.

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