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Sentenza

Sentenza n. 1886/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento i) della determina del 30 marzo 2026 numero 8104 del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Catania – notificata a mezzo P.E.C. in pari data – recante “…la chiusura del procedimento amministrativo prot. 4361 del 23/02/2026 con l’adozione del provvedimento di REVOCA dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli rilasciata alla ditta Centro Revisione Auto e Moto di Caniglia Antonio & C. S.A.S. … ai sensi dell’art. 80 comma 11 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i..” e, per l’effetto, “…la cessazione immediata dell’attività di revisione dei veicoli…”; ii) della determina del 23 febbraio 2026 numero 4361 del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Catania – notificata a mezzo P.E.C. in pari data e conseguente all’ispezione effettuata presso il predetto Centro di Revisione il 17 febbraio 2026, da cui sarebbe emerso “…un non corretto utilizzo delle attrezzature di revisione…”, che avrebbero compromesso “…la regolarità, l’affidabilità e la sicurezza delle operazioni di revisione dei veicoli…” – recante la comunicazione di “…avvio del procedimento amministrativo … finalizzato alla valutazione delle violazioni riscontrate e all’eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti…”, con l’avvertimento che “…all’esito dell’istruttoria in corso, il presente procedimento potrà concludersi, in relazione alla gravità e alla natura delle violazioni accertate: con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 80, commi 13 e 15, del Codice della Strada; e/o con l’adozione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli a motore, ai sensi dell’art. 80, comma 11, del Codice della Strada...”; iii) del verbale di ispezione del 17 febbraio 2026 numero 01 del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile Catania, effettuata congiuntamente al personale della Polizia di Stato – notificata brevi manu in pari data – recante i relativi esiti inerenti ad alcune irregolarità che sarebbero state riscontrate su attrezzature di prova, documentazione e operazioni di revisione; iv) del referto di controllo di revisione del 17 febbraio 2026 numero 26500001, eseguito dalla Motorizzazione Civile di Catania, durante la predetta ispezione, sull’autoveicolo Fiat Bravo, targata EA010CF, recante esito complessivo “regolare”, con prova EOBD e gomme “irregolare”;

Giustizia amministrativa202600863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli e atti presupposti, inclusi l'avvio del procedimento e il verbale ispettivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione competente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la revoca dell'autorizzazione, deducendo violazione dell'art. 80, commi 11, 13 e 15, del Codice della strada, dell'art. 1, comma 2, della l. n. 689/1981, dell'art. 1, comma 1, della l. n. 241/1990 e dei principi di legalità, tassatività, proporzionalità e ragionevolezza, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti e dell'istruttoria. In particolare, ha sostenuto che la revoca richiederebbe plurime violazioni e una gravità eccezionale; che non ricorresse il presupposto della mancanza delle attrezzature necessarie; che il deferimento del responsabile tecnico all'autorità giudiziaria non costituisse causa tipica di revoca; che i rilievi tecnici sulle apparecchiature, sul sistema MCTCNet2, sul ponte sollevatore e sulla revisione di una Fiat Bravo fossero erronei o non sufficientemente qualificati; che i documenti e le osservazioni presentati nel procedimento non fossero stati adeguatamente valutati; e che il provvedimento fosse carente di motivazione, contraddittorio, illogico, apparente e sproporzionato. Le contestazioni amministrative riguardavano, tra l'altro, l'assenza dei libretti metrologici di alcune apparecchiature, anomalie del sistema di lettura MCTCNet2, un'anomalia del ponte sollevatore, carenze relative al veicolo controllato, difformità tra i referti e l'assenza del responsabile tecnico durante una revisione conclusa con esito regolare.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo sufficiente, in presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonoma posta a fondamento dell'atto. Il Collegio ha individuato nell'assenza del responsabile tecnico durante il sopralluogo, accompagnata dal completamento di una revisione con esito regolare, una violazione di particolare gravità, non specificamente contestata sul piano fattuale dalla ricorrente. Tale circostanza dimostra che la revisione è stata effettuata da soggetti privi della necessaria abilitazione e incide sulla genuinità dell'attività, sul rapporto fiduciario con l'amministrazione e sulla sicurezza della circolazione. Richiamando l'art. 80, comma 11, del d.lgs. n. 285/1992 e l'art. 13, comma 1, del d.m. n. 214/2017, il TAR ha ritenuto che una revisione eseguita in difformità dalle prescrizioni vigenti giustificasse la revoca dell'autorizzazione. Le ulteriori censure sono state dichiarate sostanzialmente non necessarie da esaminare, poiché la motivazione relativa all'assenza del responsabile tecnico era autonomamente idonea a sorreggere l'atto. La domanda cautelare era già stata respinta, con prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.322,20 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate

    La revoca è legittima quando una revisione sia stata effettuata in difformità dalle prescrizioni vigenti; l'esecuzione della revisione in assenza del responsabile tecnico integra tale presupposto.

  • art. 13, comma 1, d.m. 19 maggio 2017, n. 214

    da ispettori autorizzati che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione

    Nei centri di revisione privati le attività di controllo devono essere svolte da ispettori autorizzati e qualificati; la presenza e l'abilitazione del responsabile tecnico o dell'ispettore autorizzato costituiscono garanzia essenziale della regolarità della revisione.

  • art. 80, commi 13 e 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La ricorrente ne ha invocato la violazione in relazione alla graduazione delle conseguenze sanzionatorie, ma il TAR non ha ritenuto necessario esaminare la censura, essendo sufficiente una distinta ragione autonoma a sostegno della revoca.

  • art. 1, comma 2, l. 24 novembre 1981, n. 689

    le leggi che prevedono le sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi in esse considerati

    Il principio di legalità e tassatività delle sanzioni è stato dedotto dalla ricorrente, ma non ha formato oggetto di autonoma decisione, poiché il ricorso è stato respinto sulla base della diversa e autonoma violazione accertata.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La censura di difetto di motivazione non è stata esaminata nel dettaglio, perché la motivazione relativa all'assenza del responsabile tecnico è stata ritenuta sufficiente a sorreggere il provvedimento.

Massime di principio

  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, fondato su ragioni autonome e indipendenti, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l'atto e rende superfluo l'esame delle censure relative alle altre motivazioni.
  • Nei centri privati autorizzati alla revisione dei veicoli, l'attività di revisione deve essere svolta da ispettori autorizzati e qualificati; l'esecuzione di una revisione con esito regolare in assenza del responsabile tecnico o di altro soggetto abilitato integra una revisione effettuata in difformità dalle prescrizioni vigenti.
  • L'esecuzione di una revisione da parte di personale non autorizzato non costituisce una mera irregolarità organizzativa, ma incide sulla genuinità dell'accertamento tecnico, sul rapporto fiduciario con l'amministrazione e sulla sicurezza della circolazione, potendo giustificare la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80, comma 11, del Codice della strada.
  • Nella valutazione della legittimità della revoca dell'autorizzazione all'attività di revisione dei veicoli, l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale può prevalere sull'interesse economico dell'impresa quando sia accertato che una revisione sia stata eseguita in violazione dei requisiti soggettivi di abilitazione.

Come è indicizzato

MaterieMotorizzazione e veicoliAutotutela
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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