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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23770/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di un socio, per trasparenza ex art. 116 TUIR, in relazione ai maggiori redditi imputati dalle partecipate operanti nel trasporto pubblico locale in Provincia di Bolzano. L'Ufficio ha riqualificato i contributi ordinari di esercizio versati dalla Provincia autonoma alle società di trasporto: per l'IVA li ha considerati corrispettivi di un contratto di servizio, ma nel presente giudizio si discute solo delle imposte dirette, ritenendo tali somme ricavi imponibili e non contributi esenti. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione di numerose norme, sostenendo che: il rapporto tra società e Provincia era concessorio e non sinallagmatico; i contributi erano meri ristori del disavanzo di gestione e dunque non costituivano ricavi; la disciplina agevolativa dell'art. 3 d.l. 833/1986 non sarebbe applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano. I controricorrenti hanno eccepito, tra l'altro, tardività del ricorso e difetto di autosufficienza, nonché l'inammissibilità del motivo per mancato confronto con la giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività, perché il termine per impugnare era sospeso ex art. 6, comma 11, d.l. 119/2018; ha respinto anche l'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, richiamando l'evoluzione del principio di specificità del ricorso per cassazione. Nel merito, la Corte ha qualificato infondato l'unico motivo: per le imposte dirette, i contributi erogati per il ripiano dei disavanzi delle imprese di trasporto pubblico locale non sono componenti positivi di reddito e restano sottratti a imposizione ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 3, d.l. 833/1986, anche nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. La decisione impugnata è stata quindi confermata e non vi è stato luogo a ulteriori statuizioni rilevanti sul quantum, assorbite dal rigetto.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018

    "Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione..."

    la sospensione opera automaticamente sulle impugnazioni delle liti fiscali definibili e assorbe la sospensione feriale nel periodo interessato

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso non è inammissibile per il solo fatto di non trascrivere integralmente gli atti richiamati, se ne è indicato puntualmente il contenuto e la loro presenza nel fascicolo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    l'eccezione di inammissibilità per mancato confronto con la giurisprudenza è scrutinabile insieme al merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo è stato esaminato come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 116 TUIR

    l'imputazione al socio dei maggiori redditi societari è avvenuta in regime di trasparenza

  • art. 3 d.l. n. 833/1986 conv. in l. n. 18/1987

    i contributi di esercizio per il ripiano dei disavanzi delle imprese di trasporto pubblico locale non sono componenti positivi di reddito e restano esclusi dall'imposizione diretta

  • art. 14 e art. 17 l.p. Provincia autonoma di Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16

    disciplinano i contributi ordinari di esercizio per il trasporto pubblico locale, rilevanti ai fini della controversia

  • art. 274 c.p.c.

    non ricorrevano i presupposti per la riunione del processo con altri ricorsi analoghi

  • artt. 53, 111, 114, 116 e 117 Cost.

    richiamati dall'Agenzia a sostegno della pretesa impositiva, ma non decisivi ai fini dell'esito

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati nel motivo come norme sulla valutazione delle prove e del materiale processuale

  • artt. 1322, 1325 e 1362 c.c.

    richiamati per la qualificazione del rapporto giuridico tra Provincia e società di trasporto

  • artt. 8 e 73 d.P.R. n. 670/1972

    richiamati nel quadro delle competenze e dell'autonomia della Provincia autonoma

  • artt. 38, 39, 40 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamati nel motivo di ricorso in tema di accertamento del reddito

  • art. 30 d.lgs. n. 163/2006

    richiamato per la qualificazione del rapporto come concessione/contratto di servizio

  • artt. 8 e 12 Reg. CE n. 1370/2007

    richiamati in materia di servizi di trasporto pubblico

  • Direttiva 2004/18/CE

    richiamata nel motivo come parametro europeo

  • artt. 3, 4 e 17 d.P.R. n. 633/1972

    richiamati nel contesto della diversa questione IVA, non decisiva nel presente giudizio

  • artt. 2, 24 e 25 Direttiva 2006/112/CE

    richiamati nel contesto IVA

  • art. 13 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dalla giurisprudenza citata per definire la base imponibile IVA

  • art. 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), Sesta Direttiva

    richiamato come disposizione corrispondente all'attuale art. 73 Direttiva IVA sulla base imponibile

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il requisito di specificità e autosufficienza non impone la trascrizione integrale degli atti processuali, purché il ricorrente indichi con precisione il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo di merito.
  • Nelle controversie fiscali definibili, la sospensione dei termini di impugnazione prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata opera automaticamente e si applica anche se la parte non intenda aderire alla definizione.
  • Ai fini delle imposte dirette, i contributi pubblici destinati al ripiano dei disavanzi delle imprese di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e sono esclusi da imposizione, anche quando erogati in un contesto di autonomia speciale.
  • La qualificazione civilistica del rapporto tra ente pubblico erogante e impresa di trasporto non è di per sé decisiva per l'imponibilità diretta dei contributi, se la disciplina speciale ne individua la funzione di copertura del disavanzo.
  • Quando la questione dedotta in cassazione è già stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità in senso conforme alla sentenza impugnata, il ricorso che non offra argomenti nuovi idonei a mutare orientamento deve essere rigettato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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