Sentenza n. 143/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria che aveva annullato la revoca del nulla osta al lavoro stagionale e del permesso di soggiorno, imponendo la riedizione dell'istruttoria sulla conversione del titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva precedentemente impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Reggio Calabria aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato stagionale e il connesso permesso di soggiorno, mentre era pendente il procedimento di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La revoca era stata motivata sulla base della rettifica in peius del volume d'affari dichiarato dal datore di lavoro nell'asseverazione relativa all'anno d'imposta 2022. Con sentenza passata in giudicato, il TAR aveva annullato il provvedimento per deficit istruttorio, rilevando che l'amministrazione non aveva considerato il rapporto di lavoro stagionale già instaurato e mai interrotto fino alla scadenza naturale, né verificato la regolarità delle retribuzioni e dei contributi. Secondo il ricorrente, l'amministrazione non aveva dato esecuzione alle statuizioni annullatorie e conformative, non avendo concluso il procedimento di conversione del permesso di soggiorno. È stata inoltre richiesta l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha interpretato l'effetto conformativo della precedente sentenza nel senso che l'amministrazione, senza alcun vincolo quanto all'esito finale della valutazione, era tenuta a riattivare e concludere l'istruttoria relativa alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. La costituzione dell'amministrazione con atto meramente formale, in assenza di contestazioni specifiche, ha consentito al Collegio di ritenere non smentita l'allegazione della persistente inottemperanza, consistente nella mancata conclusione del procedimento. È stato quindi ordinato alla Prefettura di Reggio Calabria di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, impregiudicati gli esiti della valutazione amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega e obbligo di riferire al TAR sull'attività svolta. La domanda di penalità di mora è stata rigettata per ragioni di opportunità, in considerazione della mole di procedimenti similari gravanti sulla Prefettura. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
pagamento di una somma di danaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di disporre, su richiesta, una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata ritenuta non opportuna e quindi rigettata.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
pagamento della cd. penalità di mora
La penalità di mora non è stata applicata, per ragioni di opportunità legate alla mole di procedimenti similari gravanti sull'amministrazione.
art. 112 c.p.a.
È stato posto a fondamento dell'ordine di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento per deficit istruttorio produce un effetto conformativo che impone all'amministrazione di rieditare l'istruttoria e concludere il procedimento secondo le indicazioni della sentenza, senza predeterminare necessariamente l'esito finale dell'esercizio del potere.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata conclusione del procedimento che la sentenza passata in giudicato imponeva di riattivare integra inottemperanza, anche quando il giudicato non imponeva l'adozione di un provvedimento dal contenuto predeterminato.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine perentorio per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su istanza dell'interessato, in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accertamento dell'inottemperanza, potendo essere negata dal giudice per ragioni di opportunità adeguatamente individuate nel caso concreto.
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