Cassazione Penale, Sentenza n. 06715/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione subita in regime di custodia cautelare domiciliare dal 30/05/2010 al 29/05/2011 per reati connessi alla normativa sugli stupefacenti; il ricorrente era stato successivamente assolto con sentenza del GIP del 10/11/2020 per un vizio nella contestazione. La Corte territoriale aveva ritenuto che il ricorrente avesse concorso a causare la misura restrittiva per colpa grave, rilevando la frequentazione di soggetti dediti al traffico, l'uso di utenze telefoniche oggetto di intercettazioni con contenuti criptici collegabili a scambi illeciti e il comportamento menzognero dell'indagato che negò di essere titolare delle utenze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato confronto con gli argomenti decisivi del giudice territoriale. Ha condiviso la valutazione che la menzogna dell'indagato e il quadro indiziario (conversazioni criptiche e rapporti con soggetti pregiudicati) fossero rilevanti e idonei a escludere il diritto alla riparazione, non mutato dall'assoluzione intervenuta per vizio di contestazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese del Ministero resistente per euro 1.000.
Norme richiamate
art. 110 e art. 81 cod. pen.; artt. 73 e 80 D.P.R. n. 309/1990
Norme che indicano i reati per i quali il ricorrente era indagato (concorso e disposizioni sul traffico di stupefacenti); benché vi sia stata assoluzione per vizio di contestazione, tali contestazioni contestuali costituiscono il quadro fattuale da cui la Corte territoriale ha tratto deduzioni sulla gravità degli indizi.
art. 314 cod. proc. pen. (modificato dal D.Lgs. 8/11/2021, n.188, art.4, comma 4, lett. b)
La giurisprudenza interpretativa richiamata considera rilevante, ai fini dell'esclusione della riparazione, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio quando sia causalmente rilevante rispetto alla misura cautelare: la falsa prospettazione di fatti non è assimilabile al diritto al silenzio.
art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato come discrimine tra il diritto al silenzio/difesa e la condotta attiva di menzogna: la norma tutela il silenzio, ma non la falsità volontaria che inducendo in errore può ostare alla riparazione.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la liquidazione di una somma a favore della Cassa delle Ammende in relazione a spese o sanzioni processuali connesse all'inammissibilità o ad altri provvedimenti; qui impiegata per ordinare il versamento di euro 3.000.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022)
Precedenti interpretazioni di legittimità che affermano la rilevanza del mendacio dell'indagato quando esso sia causalmente connesso alla adozione della misura cautelare, e quindi idoneo a escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.
Massime di principio
- La mera assoluzione per vizio di contestazione non determina automaticamente il diritto alla riparazione: va valutato il quadro indiziario esistente al momento dell'adozione della cautela.
- La condotta dell'indagato è rilevante: dichiarazioni false o menzognere durante le indagini, se causalmente pertinenti alla misura cautelare, possono escludere il diritto alla riparazione.
- Le intercettazioni con contenuto criptico e la frequente comunicazione con soggetti noti per traffico di stupefacenti possono costituire elementi idonei a fondare la misura cautelare e a giustificare il rigetto della domanda risarcitoria.
- In appello e in cassazione è essenziale confrontarsi punto per punto con le argomentazioni del giudice di merito: l'omesso confronto con i motivi decisivi può portare all'inammissibilità del ricorso.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi conviene produrre elementi tecnici e probatori (perizie sulle utenze, testimonianze, elementi di discolpa) e contestare concretamente ogni argomentazione che il giudice abbia ritenuto idonea a giustificare la custodia cautelare.
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