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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05849/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce da un intervento di ristrutturazione edilizia su un fabbricato di proprietà dei convenuti originari, che secondo gli attori avrebbe comportato: aumento di altezza dell'edificio, limitazione della veduta panoramica di un terrazzo, violazione delle distanze legali tra fabbricati e dal confine, oltre a un preteso spoglio/invasione di parte del tetto dell'immobile di uno degli attori. Il tribunale aveva respinto le domande ritenendo che tra i fondi vi fosse una strada pubblica e che non vi fossero invasione o occlusione di visuale. In appello, invece, la corte territoriale ha accolto in parte le domande, ritenendo violata la distanza legale dal confine in relazione alla posizione dell'immobile della proprietaria Mazzotti e condannando i convenuti all'arretramento dell'opera e al risarcimento del danno, rigettando le altre censure. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 879 c.c., per errore di percezione della corte d'appello, che avrebbe confuso il fondo della Mazzotti con quello di un terzo e ignorato la circostanza che tra i fondi vi fosse una strada comunale e che la distanza reale fosse comunque superiore a quella minima; 2) violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c. e degli artt. 99, 100 e 112 c.p.c., sostenendo che la questione della violazione delle distanze dal confine fosse stata introdotta solo in appello; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte disposto insieme arretramento e risarcimento nonostante le domande fossero formulate in via subordinata; 4) violazione degli artt. 100, 156 e 161 c.p.c. per l'asserita ineseguibilità/inutilità della condanna all'arretramento, poiché le distanze sarebbero già rispettate.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la corte territoriale fosse incorsa in un evidente errore percettivo nell'individuazione del fondo della proprietaria Mazzotti e nella verifica della distanza dal confine, avendo confuso il suo terreno con quello di un terzo estraneo al giudizio. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, affinché verifichi correttamente la reale ubicazione dei fondi e la effettiva interposizione del vicolo Gaudio come strada pubblica, dato che, se tra i fabbricati è interposta una strada pubblica, l'arretramento non può essere imposto ai sensi dell'art. 879, comma 2, c.c. Il secondo motivo è stato rigettato perché la domanda relativa alle distanze legali era già contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado; i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La statuizione sulle spese è stata rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    viene richiamato come parametro dell'error in procedendo denunciato nei motivi di ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione all'errore di percezione e alla valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione all'errore di percezione e alla valutazione delle prove.

  • art. 879 c.c.

    se tra i fabbricati sono interposte strade pubbliche, resta esclusa la riduzione in pristino e quindi non può essere ordinato l'arretramento per violazione delle distanze.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la novità della questione sulle distanze in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per dedurre l'inammissibilità in appello di una nuova eccezione/domanda.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla corrispondenza tra domanda e pronuncia e sul perimetro del devolutum.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi all'interesse ad agire e all'utilità della statuizione di arretramento.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato sia per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sia per contestare la condanna a arretramento e risarcimento.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    richiamato nel motivo sull'ineseguibilità della pronuncia per difetto di scopo.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nel motivo sull'asserito vizio della sentenza per errori processuali.

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito individua erroneamente il fondo oggetto di tutela o confonde un immobile con quello di un terzo, il relativo accertamento fattuale può essere censurato in cassazione come errore percettivo se l'errore emerge dal confronto con gli atti e con le risultanze istruttorie discussi tra le parti.
  • Se tra due fabbricati è interposta una strada pubblica, l'art. 879, comma 2, c.c. esclude l'applicazione delle distanze legali tra costruzioni e, conseguentemente, non può essere ordinata la riduzione in pristino o l'arretramento per la sola violazione delle distanze rispetto al fondo fronteggiante.
  • La questione della violazione delle distanze legali non è nuova in appello quando la parte attrice l'abbia già dedotta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, anche se collegata ad altre conseguenze dannose come la limitazione di veduta.
  • Le censure sulla utilità o eseguibilità della condanna all'arretramento restano assorbite quando è necessario prima verificare correttamente il presupposto fattuale della violazione delle distanze e l'eventuale presenza di una strada pubblica interposta.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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