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Sentenza

Sentenza n. 650/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento del Comune di Pantelleria del 13 febbraio 2024, prot. n-OMISSIS- di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto; e per l’accertamento dell’avvenuto perfezionamento del silenzio assenso sulla istanza di condono ai sensi della legge n. 47/1985, presentata dal sig. Giovanni -OMISSIS- in data 10 settembre 1986;

Giustizia amministrativa202400608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'attestazione di avvenuto perfezionamento del silenzio assenso sull'istanza di condono edilizio presentata nel 1986

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 13 febbraio 2024 con cui era stata respinta la richiesta di attestare il perfezionamento del silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio presentata dal padre il 10 settembre 1986 ai sensi della legge n. 47/1985, chiedendo anche l'accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio assenso. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 35 della legge n. 47/1985, nonché carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità e sviamento. In particolare, ha sostenuto che ricorressero le condizioni previste dall'art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985, consistenti nel pagamento delle somme dovute e nella presentazione della documentazione catastale, e che la comunicazione comunale del 3 aprile 1995, recante il parere contrario della Commissione Recupero Edilizio, fosse un mero atto endoprocedimentale, non un diniego conclusivo. Anche qualora le fosse riconosciuta natura provvedimentale, la nota sarebbe stata tardiva rispetto al termine previsto dalla legge. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per mancata impugnazione della nota del 1995 e del parere presupposto, nonché la natura non provvedimentale dell'atto del 2024; nel merito ha dedotto l'assenza dei presupposti sostanziali e documentali per il condono, poiché l'opera non risultava ultimata entro il 1° ottobre 1983 e mancavano i pareri favorevoli relativi ai vincoli paesaggistico e militare.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto infondata l’eccezione relativa alla mancata impugnazione della nota del 3 aprile 1995, poiché essa si limitava a trasmettere il parere contrario della Commissione Recupero Edilizio, organo non competente a concludere il procedimento, senza contenere un esplicito diniego. La nota del 13 febbraio 2024 è stata invece considerata autonomamente impugnabile, in quanto recante una specifica statuizione negativa sulla formazione del silenzio assenso. Nel merito, il Collegio ha escluso il perfezionamento del silenzio assenso per mancanza dei presupposti necessari. Dalla dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda risultava che l’immobile era stato ultimato soltanto al rustico e che i lavori erano stati fermati nel dicembre 1985; non era quindi provata l’ultimazione entro il 1° ottobre 1983, requisito previsto dall’art. 31, comma 1, della legge n. 47/1985. Inoltre, l’istanza risultava priva dei pareri favorevoli o nulla osta delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, in particolare quello paesaggistico e quello militare. Il Comune aveva anche attestato l’esistenza di un parere contrario della Soprintendenza del 13 maggio 1990 e la persistente mancanza del nulla osta militare, circostanze non efficacemente contestate. Secondo il TAR, l’assenza dei requisiti sostanziali e la incompletezza documentale impedivano il decorso del termine utile alla formazione del silenzio assenso. Gli atti impugnati sono stati pertanto dichiarati legittimi e la ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 35 l. 47/1985

    Il testo della decisione richiama il comma 18, già comma 20, quale disposizione relativa ai presupposti per la formazione del silenzio assenso, tra cui il pagamento delle somme dovute e la presentazione della documentazione necessaria all’accatastamento.

    Il silenzio assenso in materia di condono edilizio presuppone la sussistenza delle condizioni sostanziali e documentali richieste dalla legge; non si forma quando l’istanza è priva dei necessari presupposti o della documentazione relativa ai vincoli.

  • art. 31, comma 1, l. 47/1985

    Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria è previsto per costruzioni e opere ultimate entro il 1° ottobre 1983.

    L’ultimazione dell’opera entro la data stabilita costituisce requisito sostanziale per il condono; la sua mancanza esclude anche la formazione del silenzio assenso.

  • art. 32 l. 47/1985

    Per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo; se il parere non è reso entro 180 giorni, si intende reso in senso negativo.

    La presenza di vincoli rende necessario il parere favorevole delle autorità competenti; la mancanza dei pareri o l’esistenza di un parere contrario impedisce il perfezionamento della sanatoria mediante silenzio assenso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La norma è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il silenzio assenso previsto dall’art. 35 della legge n. 47/1985 in materia di condono edilizio può formarsi solo quando l’istanza sia completa e sussistano tutti i presupposti sostanziali richiesti per il rilascio della sanatoria; il mero decorso del tempo non supplisce alla mancanza di tali condizioni.
  • L’ultimazione dell’opera entro il 1° ottobre 1983, richiesta dall’art. 31, comma 1, della legge n. 47/1985, è un requisito sostanziale del condono edilizio; la sua mancata prova impedisce il perfezionamento del silenzio assenso.
  • Per gli immobili sottoposti a vincolo, la mancanza dei pareri favorevoli o dei nulla osta delle autorità preposte alla tutela del vincolo, nonché l’esistenza di un parere contrario, esclude la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono.
  • La comunicazione del parere contrario di un organo endoprocedimentale privo del potere di definire il procedimento non costituisce, di per sé, un provvedimento conclusivo di diniego soggetto a immediata impugnazione.
  • È autonomamente impugnabile l’atto con cui l’amministrazione nega espressamente l’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono, anche quando il procedimento originario non sia stato definito con un provvedimento espresso dell’organo competente.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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