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Sentenza

Sentenza n. 533/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera comunale che ha dichiarato non accoglibili le proposte di project financing e comunicazione della valutazione di inammissibilità, unitamente agli atti endoprocedimentali relativi alla valutazione tecnica, economico-finanziaria e contabile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Cefalù ha concluso la fase preliminare di acquisizione di manifestazioni di interesse per un project financing relativo alla manutenzione e gestione ventennale di un parcheggio, ritenendo non accoglibili tutte le proposte presentate. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e irragionevolezza, nonché violazione dell'art. 31 delle NTA del PRG e dei punti 2 e 6 dell'avviso, sostenendo che la propria proposta era stata ritenuta valutabile e conforme quanto alle opere di manutenzione e recupero, che non sussisteva alcun divieto di realizzare opere nuove e che il Comune avrebbe potuto espungere eventuali opere aggiuntive anziché respingere l'intera proposta. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 96, comma 4, del d.P.R. n. 207/2010, nonché illogicità manifesta, contestando che la Commissione avesse rilevato criticità economico-gestionali senza valutare nel merito la congruità, correttezza e validità del piano economico-finanziario e della relativa asseverazione. Con i motivi aggiunti ha dedotto la nullità del parere di regolarità contabile non favorevole, ai sensi dell'art. 21-septies l. n. 241/1990, perché privo di protocollo e di data certa; in subordine, l'incompetenza degli atti impugnati, sostenendo che la valutazione del PEF sarebbe stata svolta unilateralmente dal responsabile della ragioneria e non dalla Commissione; ha inoltre riproposto le censure relative alla violazione dell'art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 96, comma 4, del d.P.R. n. 207/2010, nonché dedotto manifesta illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e violazione dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 in relazione alle contestate incongruenze del PEF.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti, prescindendo dall'esame delle eccezioni in rito perché la domanda era manifestamente infondata nel merito. Il Collegio ha distinto la fase preliminare di individuazione del promotore dalla successiva gara per l'affidamento della concessione, rilevando che la prima, pur procedimentalizzata, comporta un'ampia discrezionalità amministrativa, diretta a valutare se la proposta sia coerente con l'interesse pubblico e con la programmazione dell'ente, e non a scegliere la migliore offerta secondo criteri predeterminati. La presentazione della proposta non impone al Comune di avviare o concludere positivamente l'istruttoria, né attribuisce al proponente un affidamento qualificato o un diritto all'indizione della gara, anche quando la proposta sia tecnicamente adeguata. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché non vi era contraddizione tra la valutabilità del progetto e la successiva valutazione negativa della sua sostenibilità economico-finanziaria e gestionale. La delibera era plurimotivata e il rilievo relativo all'asseverazione, ritenuta non idonea a dare certezza sull'effettiva sostenibilità finanziaria dell'opera, era autonomamente sufficiente a sorreggere la decisione; era inoltre stato rilevato che l'operazione avrebbe potuto determinare una perdita netta per l'ente di circa 1.000.000 euro. È stata respinta anche la censura di nullità del parere contabile: gli atti consentivano di ricondurlo agli esperti e all'amministrazione procedente, che lo aveva formalmente recepito, e la mancanza o irregolarità del parere di regolarità contabile non incide, di per sé, sulla legittimità del provvedimento dell'ente locale, potendo rilevare sul piano della responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari. Sono stati quindi respinti anche il motivo sull'incompetenza e le censure relative alla valutazione del PEF e agli atti endoprocedimentali, poiché miravano a sostituire alla valutazione di convenienza dell'amministrazione un diverso giudizio tecnico-economico del privato o del giudice, non consentito nell'ambito del sindacato di legittimità. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di € 3.000,00 oltre accessori in favore del Comune; nulla spese per le parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016

    Disciplina la fase di proposta nel project financing; la presentazione della proposta non attribuisce al proponente un diritto all'approvazione né impone all'amministrazione di indire la successiva gara.

  • art. 96, comma 4, d.P.R. 207/2010

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione del piano economico-finanziario e della sua asseverazione; le relative censure sono state respinte in ragione dell'ampia discrezionalità amministrativa nella fase preliminare.

  • art. 49 d.lgs. 267/2000

    La mancanza o irregolarità del parere di regolarità contabile non determina, di per sé, l'illegittimità del provvedimento dell'ente locale, potendo eventualmente rilevare sul piano della responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La dedotta nullità del parere contabile è stata esclusa, poiché il parere era riconducibile agli esperti e all'amministrazione procedente ed era stato formalmente recepito nella procedura.

  • art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016

    La censura relativa al soccorso istruttorio e alle incongruenze del PEF è stata respinta insieme alle altre contestazioni sugli atti endoprocedimentali, senza riconoscere un obbligo dell'amministrazione di rielaborare o correggere la proposta.

Massime di principio

  • Nella fase preliminare del project financing, finalizzata all'individuazione del promotore, l'amministrazione esercita un'ampia discrezionalità nel valutare se la proposta risponda all'interesse pubblico e sia conveniente rispetto alla programmazione dell'ente; tale fase non costituisce una gara per la scelta della migliore offerta secondo criteri predeterminati.
  • La presentazione di una proposta di project financing, anche se tecnicamente adeguata, non obbliga l'amministrazione ad approvarla, ad avviare la successiva gara o a realizzare l'intervento, quando l'ente ritenga non sussistente l'interesse pubblico o la convenienza economico-finanziaria dell'operazione.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente che una sola ragione autonomamente idonea sorregga la decisione amministrativa; le contestazioni rivolte ad altre motivazioni diventano irrilevanti se non sono in grado di incidere sulla motivazione decisiva.
  • Il sindacato giurisdizionale di legittimità non consente di sostituire alla valutazione amministrativa di convenienza economica e di interesse pubblico una diversa valutazione del privato o del giudice, salvo il riscontro di manifesta illogicità, travisamento, difetto di istruttoria o altri vizi riconoscibili.
  • La mancanza o l'irregolarità del parere di regolarità contabile previsto per gli enti locali non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento amministrativo, potendo produrre, al più, conseguenze sul piano della responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoOfferta e valutazioneMotivazione del provvedimento
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereDifetto di motivazione

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