Cassazione Civile, Ordinanza n. 33403/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La lite nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui una società era stata condannata a pagare una somma a saldo di fatture emesse da un fornitore per la fornitura di beni e per prestazioni connesse all’installazione di una centrale di trattamento dell’aria. L’opponente sosteneva di avere già pagato quanto dovuto e, comunque, contestava che le fatture si riferissero a forniture e prestazioni effettivamente eseguite, deducendo che il prezzo pattuito fosse inferiore a quello richiesto e che alcune prestazioni non fossero state commissionate. Il Tribunale rigettava l’opposizione; la Corte d’appello confermava, ritenendo provati il rapporto, il credito e l’inadempimento dell’acquirente, e non dimostrati i fatti estintivi o impeditivi allegati dall’opponente. In cassazione la società soccombente proponeva due motivi, entrambi diretti a una diversa ricostruzione dei fatti e all’imputazione dei pagamenti tra le parti, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione decisiva della sentenza impugnata, in particolare con il documento del 3.5.2004 ritenuto idoneo a provare il prezzo pattuito e con il rilievo che non fosse stata provata né l’esistenza di un termine essenziale né la sussistenza di vizi dell’impianto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi censurassero direttamente l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito e non si confrontassero specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato un documento contrattuale per accertare il prezzo pattuito e aveva escluso la prova di fatti estintivi, del termine essenziale e dei vizi dell’impianto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
viene richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per il contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del merito o nella diversa ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, indicando puntualmente perché l’accertamento decisivo sarebbe errato o giuridicamente viziato.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un documento contrattuale idoneo a provare il prezzo pattuito e sull’assenza di prova di fatti estintivi, impeditivi o di vizi, la parte che contesta il credito deve offrire una critica mirata a tali passaggi decisivi; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Il mancato assolvimento dell’onere di provare i fatti estintivi o impeditivi del credito, nonché l’eventuale esistenza di un termine essenziale o di vizi della prestazione, impedisce di ribaltare in cassazione l’accertamento di merito favorevole al creditore.
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