Cassazione Civile, Ordinanza n. 24136/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della pensione di un lavoratore dello spettacolo iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, liquidata con decorrenza dal luglio 2016 in due quote, "quota A" e "quota B". I giudici di merito avevano accolto la domanda del pensionato e rideterminato la "quota B" sulla base della retribuzione effettivamente percepita, senza applicare il massimale pensionabile previsto dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge: ha sostenuto che il massimale pensionabile continua ad applicarsi anche alla "quota B", poiché la disciplina del d.lgs. n. 182/1997 si integra con quella previgente e non ha abrogato il limite; ha inoltre dedotto che le norme richiamate dalla Corte d'appello riguarderebbero solo le pensioni liquidate integralmente col sistema contributivo. L'Istituto ha anche richiamato esigenze di equilibrio e sostenibilità della gestione, nonché l'asserita coerenza con i criteri della legge delega. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità e ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, per la determinazione della "quota B" della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in epoca anteriore al 31 dicembre 1995, le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite di cui all'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato, non si considerano ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile. Ha inoltre ribadito che tale limite non è stato abrogato dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997 e che la disciplina speciale non viola né la Costituzione né la legge delega. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso, denunciando violazione di legge.
art. 12, settimo comma, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
Fissa il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile; tale limite si applica anche alla "quota B" della pensione dei lavoratori dello spettacolo.
art. 4, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
Serve a individuare le aliquote di rendimento delle fasce di retribuzione, ma non abroga il massimale pensionabile previgente.
art. 1, comma 11, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
Riguarda le pensioni liquidate in esclusiva applicazione del sistema contributivo, quindi non è pertinente alla fattispecie esaminata.
art. 12 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
Il richiamo al suo contenuto va inteso come comprensivo della salvezza dei limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti.
art. 2, comma 22, lettera a, l. 8 agosto 1995, n. 335
La Corte richiama i principi di equilibrio e sostenibilità del sistema previdenziale come coerenti con la permanenza del massimale.
art. 2, comma 22, lettera d, l. 8 agosto 1995, n. 335
La legge delega consente l'armonizzazione salvaguardando le normative speciali con peculiarità professionali, come quella dei lavoratori dello spettacolo.
art. 76 Cost.
Non risulta violato dal d.lgs. n. 182/1997, che mantiene il massimale previsto dalla normativa speciale.
art. 3 Cost.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale per escludere una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante.
art. 38 Cost.
Le censure di legittimità costituzionale fondate su questa norma sono state ritenute inammissibili dalla Corte costituzionale richiamata.
Massime di principio
- Nella pensione dei lavoratori dello spettacolo, la determinazione della "quota B" deve avvenire nel rispetto del massimale retributivo previsto dalla normativa speciale, salvo abrogazione espressa o incompatibilità testuale e sistematica non ravvisata dalla Corte.
- Il mero passaggio a una disciplina nuova sulle aliquote di rendimento non elimina, di per sé, il limite massimo di retribuzione pensionabile già previsto dall'ordinamento speciale, quando la nuova disciplina non disponga espressamente in senso contrario.
- Quando il ricorso per cassazione censura l'unità minima di decisione che sorregge la sentenza di merito, non è inammissibile solo perché non confuta singolarmente tutte le affermazioni accessorie della motivazione.
- La sostenibilità finanziaria e l'equilibrio della gestione previdenziale sono criteri interpretativi rilevanti nel leggere la normativa di settore e nel valutare la permanenza di limiti al calcolo della prestazione.
- Il richiamo della disciplina generale di riforma previdenziale ai singoli ordinamenti speciali va letto nel senso della conservazione dei limiti massimi di retribuzione pensionabile, ove non vi sia una diversa disciplina espressa.
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