Sentenza n. 151/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento “della Comunicazione dell’-OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 29/04/2021 con cui è rigettata la richiesta della ricorrente di assegnazione di alloggio E.R.P. sito in via -OMISSIS-, int. 8 in Bari, ex art.15 L.R. nr.54/1984 e contestuale diffida ex art. 20 L.10/2014 ed art.18 DPR n.1035/1972 al rilascio dell’immobile detenuto abusivamente, nonché della successiva Comunicazione trasmessa via pec sempre dall’--OMISSIS-di rigetto dell’istanza di riesame in autotutela del 09.06.2021, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale o comunque lesivo dei diritti della ricorrente, finalizzato a negare il suo diritto a subentrare nell'alloggio E.R.P. suddetto, ancorché non conosciuto”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di regolarizzazione della posizione e di subentro nell'assegnazione di un alloggio ERP, con contestuale diffida al rilascio, seguito dal rigetto dell'istanza di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore ERP)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui l'ente gestore ha respinto la richiesta di subentro nell'assegnazione dell'alloggio ERP già assegnato a un familiare, sostenendo di avere coabitato stabilmente con l'assegnatario per molti anni e di averlo assistito sino al decesso. Ha dedotto che l'ampliamento del nucleo familiare era stato autorizzato nel 2014 e che la stabile convivenza risultava da dichiarazioni testimoniali e dalla protratta occupazione dell'immobile. L'amministrazione ha ritenuto insussistente il requisito della convivenza o dell'inserimento nel nucleo familiare per almeno due anni prima della morte dell'assegnatario, valorizzando la data della domanda di ampliamento, quella dell'autorizzazione, il successivo trasferimento della residenza e la data del decesso. L'ente resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un diritto soggettivo inerente al rapporto locativo e al subentro nell'assegnazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito la sussistenza del requisito temporale della convivenza, la valenza probatoria delle dichiarazioni testimoniali o la legittimità del diniego. Ha applicato il criterio distintivo secondo cui, nell'edilizia residenziale pubblica, la giurisdizione amministrativa riguarda la fase antecedente all'assegnazione, caratterizzata dall'esercizio di poteri pubblicistici, mentre le controversie successive all'assegnazione e relative al rapporto locativo, inclusa la verifica del diritto al subentro, appartengono alla giurisdizione ordinaria. Il subentro, se ricorrono i presupposti previsti dalla legge regionale, costituisce un diritto soggettivo e l'attività dell'amministrazione è vincolata all'accertamento dei requisiti. Il decesso dell'assegnatario non interrompe la continuità dell'assegnazione né restituisce discrezionalità all'amministrazione. La controversia potrà essere riassunta davanti al giudice ordinario competente entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese sono state integralmente compensate; è stata confermata l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
Norme richiamate
art. 15 l.r. Puglia n. 54/1984
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di assegnazione o subentro nell'alloggio ERP e del requisito temporale della convivenza stabile.
art. 2 l.r. Puglia n. 54/1984
È richiamato insieme all'art. 15 per individuare il requisito della convivenza stabile per il periodo minimo antecedente alla morte dell'assegnatario.
art. 13, comma 3, l.r. Puglia n. 10/2014
Consente ai soggetti indicati dalla legge regionale di subentrare nell'assegnazione, subordinatamente all'accertamento dei requisiti previsti; il subentro, ove ne ricorrano i presupposti, integra un diritto soggettivo.
art. 3, comma 3, l.r. Puglia n. 10/2014
Individua i soggetti ai quali si riferisce la facoltà di subentro richiamata dall'art. 13, comma 3.
art. 11 c.p.a.
Impone la dichiarazione del difetto di giurisdizione e consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine indicato, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
art. 18 d.P.R. n. 1035/1972
È richiamato quale fondamento della diffida al rilascio dell'alloggio ERP detenuto senza titolo.
art. 20 l. n. 10/2014
È richiamato nel provvedimento amministrativo unitamente alla diffida al rilascio dell'immobile.
Massime di principio
- Nelle controversie relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione si fonda sulla distinzione tra la fase antecedente all'assegnazione, riconducibile all'esercizio di poteri pubblicistici e quindi alla giurisdizione amministrativa, e la fase successiva all'assegnazione, riconducibile a un rapporto paritetico e quindi alla giurisdizione ordinaria.
- La controversia sul subentro nell'assegnazione e nel rapporto locativo di un alloggio ERP appartiene alla giurisdizione ordinaria quando riguarda l'accertamento del diritto del soggetto interessato sulla base dei requisiti previsti dalla legge, anche se il diniego è formalmente adottato mediante un atto amministrativo.
- Il subentro nell'assegnazione di un alloggio ERP, ove sussistano i presupposti normativi, costituisce oggetto di un diritto soggettivo, poiché l'amministrazione è chiamata a svolgere un'attività vincolata di accertamento e non una valutazione discrezionale comparativa tra interesse pubblico e privato.
- Il decesso dell'assegnatario non interrompe la continuità dell'assegnazione né trasforma in discrezionale il potere dell'amministrazione di verificare i presupposti del subentro; la relativa controversia resta devoluta al giudice ordinario.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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