Ordinanza n. 4352/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione dell’alunno alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento o la declaratoria di nullità previa sospensione cautelare, il provvedimento del 10 giugno 2026 con cui l’alunno non è stato ammesso alla classe successiva. Sono stati inoltre contestati, nei limiti dell’interesse, gli atti presupposti e connessi, tra cui note disciplinari, pagelle, verbali e scrutini. È stato chiesto l’accertamento del diritto dell’alunno all’ammissione alla classe seconda e la condanna dell’amministrazione all’adozione dei relativi provvedimenti in forma specifica. Dal testo emerge che le censure riguardavano anche la mancata attivazione di attività di recupero, di specifici oneri informativi e di strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, nonché l’inadeguatezza dell’offerta formativa e di recupero. Il ricorrente contestava, in sostanza, la legittimità del giudizio di non ammissione e la relativa motivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Il giudice ha ritenuto che, allo stato della cognizione cautelare, non emergessero adeguati elementi per ravvisare le violazioni dedotte. In particolare, la mancata attivazione di attività di recupero, di specifici oneri informativi o di strategie per il miglioramento dell’apprendimento non vizia, di per sé, il giudizio di non ammissione, il quale si fonda sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione e sul grado di maturazione personale dello studente, senza finalità punitive. La motivazione dell’istituto è stata ritenuta non illogica né irragionevole e sufficientemente completa, anche in ragione del numero e della tipologia delle insufficienze. Il giudice ha inoltre affermato che la valutazione finale non deve necessariamente tradursi in una media aritmetica dei voti, ma richiede un apprezzamento complessivo e sintetico dell’esito scolastico. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione è stato ritenuto esercitabile soltanto quando dalla motivazione emerga una manifesta irragionevolezza o illogicità, non ravvisata nel caso concreto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo ed è stata respinta.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea in materia di protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore base giuridica per l’oscuramento dei dati identificativi in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il giudizio di non ammissione di uno studente alla classe successiva può fondarsi sulla valutazione complessiva dell’insufficiente preparazione e del grado di maturazione personale, senza che tale giudizio abbia natura punitiva.
- La valutazione finale scolastica non deve necessariamente coincidere con una media aritmetica dei voti, ma può risultare da un apprezzamento complessivo e sintetico dell’andamento e degli esiti dell’alunno.
- La mancata attivazione di attività di recupero, di specifici oneri informativi o di strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento non determina, di per sé, l’illegittimità del giudizio di non ammissione.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche scolastiche è ammesso quando la motivazione evidenzi irragionevolezza o illogicità; in assenza di tali vizi, la valutazione dell’amministrazione non può essere sostituita da quella giudiziale.
- Nella fase cautelare, la completezza della motivazione del giudizio di non ammissione e la consistenza, per numero e tipologia, delle insufficienze possono escludere la sussistenza del fumus boni iuris.
Come è indicizzato
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