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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28385/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi ad annualità 2002 e 2003, fondati sull’assunto che il contribuente avesse partecipato a una società di fatto denominata TANTIRA, ritenuta in realtà inesistente e utilizzata come cartiera per l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo ammissibile il gravame e condividendo la pretesa fiscale sulla base degli esiti istruttori e di dichiarazioni rese in sede penale. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma il testo della ordinanza non ne riporta il contenuto specifico, poiché la Corte ha deciso la questione in via preliminare rilevando d’ufficio un vizio radicale del giudizio: la mancata partecipazione al processo degli altri soggetti asseriti soci di fatto, necessari litisconsorti, in una controversia che riguardava la stessa configurabilità della società di fatto e accertamenti unitariamente fondati su elementi comuni.

La decisione

La Corte ha rilevato d’ufficio la nullità dell’intero giudizio di merito per violazione del litisconsorzio necessario originario. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso le parti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Verbania in diversa composizione, affinché provveda preliminarmente all’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 e poi riesamini il ricorso introduttivo. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 137 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della censura sull’ammissibilità dell’appello, ma la Corte di merito aveva escluso la sua violazione; la Cassazione non decide su questo profilo perché assorbe la questione per il vizio di litisconsorzio necessario.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Impone l’integrazione del contraddittorio nel processo tributario quando siano presenti litisconsorti necessari; il giudizio celebrato senza tutti i soggetti necessari è nullo.

  • art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma che consente la riunione dei procedimenti dopo l’integrazione del contraddittorio.

  • Cass., Sez. U, 2008, n. 14815

    È il precedente principale richiamato per affermare che le controversie sull’accertamento di società di persone e soci sono inscindibili e richiedono la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

  • Cass., Sez. U, 20 giugno 2012, n. 10145

    Richiamata per affermare la sussistenza del litisconsorzio necessario dei soci anche nel giudizio relativo all’IRAP dovuta dalla società.

  • Cass., 30 dicembre 2015, n. 26071

    Richiamata per il principio secondo cui, quando accertamenti su imposte dirette e IVA sono fondati su elementi comuni e inscindibili, anche la parte relativa all’IVA resta soggetta al vincolo del simultaneus processus.

  • Cass., 21 ottobre 2015, n. 21340

    Richiamata in senso conforme al principio di inscindibilità degli accertamenti su imposte dirette e IVA fondati su elementi comuni.

  • Cass., 25 giugno 2014, n. 14387

    Richiamata per estendere il litisconsorzio necessario ai casi in cui, per la natura del rapporto dedotto in giudizio, la decisione debba essere resa nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

  • Cass., Sez. 5, 27 settembre 2018, n. 23261

    Richiamata come enunciazione del principio di diritto secondo cui la controversia sulla configurabilità di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la lite investe la configurabilità di una società di fatto o comunque una situazione giuridica comune a più soggetti, il giudizio deve svolgersi nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, pena la nullità assoluta del procedimento.
  • L’omessa partecipazione di uno o più soggetti necessari è un vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in cassazione.
  • Quando un unico atto impositivo cumula rettifiche fondate su elementi comuni per imposte dirette, IVA e IRAP, l’inscindibilità della fattispecie può estendere il vincolo del simultaneus processus anche ai profili che, isolatamente considerati, non sarebbero sempre soggetti a litisconsorzio necessario.
  • Se la decisione dipende dall’accertamento di una struttura soggettiva comune a più persone, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio prima di esaminare il merito.
  • La nullità per difetto di litisconsorzio necessario travolge l’intero giudizio di merito e comporta la cassazione con rinvio al primo giudice per la rinnovazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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