Cassazione Penale, Sentenza n. 31162/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che la motivazione dell'ordinanza era inconferente rispetto alla domanda (si è soffermata su art. 78 e su un reato di furto non oggetto delle sentenze indicate), ravvisando un vizio che impone l'annullamento. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il processo al Tribunale di Trapani, in diversa composizione, per un nuovo esame della richiesta di riconoscimento della continuazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta, formulata ai sensi dell'art. 671 c.p.p., di riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze di condanna. Le sentenze oggetto della domanda riguardavano reati commessi nel 2007: il 4 maggio 2007 (rapina, detenzione e porto illegale di arma) e tra il 16 agosto e il 22 settembre 2007 (rapina aggravata, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione, minaccia, lesioni, resistenza e esplosioni di arma da fuoco). Il Tribunale, però, nella motivazione ha argomentato su questioni non richieste (il criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.) e ha respinto la continuazione facendo riferimento a un reato di furto non pertinente né indicato nelle sentenze per le quali si chiedeva il riconoscimento. Perciò il ricorso denunciava la mancanza di una motivazione congrua e pertinente al riguardo.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale titolo della richiesta: disciplina il riconoscimento della continuazione per reati separatamente giudicati in sede di cognizione; la Corte rileva che l'istanza era fondata su questo articolo e che il giudice dell'esecuzione non l'ha motivatamente esaminata.
art. 78 cod. pen.
Criterio moderatore menzionato nella motivazione del Tribunale benché non oggetto dell'istanza; la Corte segnala che il giudice non poteva risolvere la domanda riferendosi a questa norma senza che fosse stata invocata.
art. 81 c.p.
Richiamato dal Tribunale (c.p.v. indicato nel provvedimento) nella motivazione di rigetto; la Corte osserva che il rinvio a questa norma e il richiamo a un reato non pertinente hanno reso la motivazione inconferente rispetto all'istanza presentata.
Corte costituzionale, sent. n. 183 del 2013
Citata come riferimento giurisprudenziale per la necessità di rinvio a diverso collegio quando vi sia vizio che richiede un nuovo esame; giustifica il rinvio ad altra composizione del Tribunale.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. deve essere esaminata e motivata specificamente dal giudice rispetto alle sentenze e ai reati indicati; la motivazione deve essere congruente e aderente all'oggetto dell'istanza.
- Il giudice non può rigettare una domanda appellandosi a norme o a fatti non invocati dalle parti (es. art. 78 o reati diversi); un tale difetto di pertinenza della motivazione costituisce motivo di annullamento per vizio di motivazione.
- La carenza o l'incongruenza della motivazione nel rito dell'esecuzione può determinare l'annullamento dell'ordinanza in Cassazione e il rinvio per nuovo esame, anche a diversa composizione del giudice a quo.
- Se il giudice intende decidere su questioni diverse da quelle dedotte (es. applicazione del criterio moderatore), deve previamente dare alle parti la possibilità di discutere tali profili; in mancanza le decisioni su quei punti sono vulnerabili in sede di impugnazione.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe documentare con chiarezza i nessi temporali e materiali tra i reati, allegare le sentenze rilevanti e, se il provvedimento motivi su elementi non pertinenti, proporre impugnazione per vizio di motivazione chiedendo l'annullamento con rinvio.
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