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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30138/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina da due distinti giudizi tra le stesse parti. In un primo giudizio il lavoratore aveva contestato la legittimità di una operazione che aveva coinvolto il proprio rapporto di lavoro, deducendo profili di nullità, annullabilità e illegittimità della cessione del rapporto tra la società originaria e la società subentrante; quel giudizio si era concluso con sentenza passata in giudicato. In un secondo giudizio il lavoratore ha poi chiesto l'accertamento della violazione della disciplina sull'appalto di manodopera da parte della società committente e, per conseguenza, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno direttamente alle dipendenze di tale società dalla data di assunzione presso l'interposta, con tutti gli effetti economici, contributivi e previdenziali. La Corte d'appello ha ritenuto la domanda preclusa dal giudicato esterno, osservando che il secondo giudizio si fondava sui medesimi fatti costitutivi già scrutinati nel primo. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che appalto e trasferimento d'azienda sono istituti diversi e che quindi petitum e causa petendi delle due cause sarebbero stati differenti; ha quindi censurato l'interpretazione data dalla Corte territoriale all'oggetto della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha rilevato anzitutto che il ricorrente non aveva indicato puntualmente le norme asseritamente violate, né aveva svolto un adeguato raffronto tra la decisione impugnata e le disposizioni invocate, in violazione del giudizio di legittimità a critica vincolata. Ha inoltre riscontrato un difetto di autosufficienza del motivo, poiché non erano stati esposti in modo completo i fatti di causa necessari a comprendere la censura sulla qualificazione della domanda. La Corte ha poi ribadito che l'interpretazione della domanda è riservata al giudice di merito e che l'eventuale errore può essere censurato solo nei limiti propri del vizio processuale o del vizio di legittimità correttamente dedotto. Nel merito, ha confermato la correttezza della decisione impugnata: quando due giudizi tra le stesse parti attengono al medesimo rapporto giuridico, il giudicato formatosi su un punto fondamentale comune preclude il riesame dello stesso punto anche se il secondo giudizio persegua una finalità diversa. Poiché i fatti costitutivi posti a base delle pretese erano già stati valutati nel primo giudizio, e non erano stati allegati nuovi elementi rilevanti, il secondo accertamento era precluso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto indicando specificamente le norme violate e sviluppando un effettivo confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non può essere usato in modo generico per contestare la qualificazione dei fatti senza adeguata autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Se l'errore riguarda la rilevazione o interpretazione della domanda come vizio processuale, la censura va prospettata come nullità processuale e non come violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato può essere denunciata nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio con il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, autosufficiente e coerente con il vizio denunciato: non è sufficiente affermare genericamente una diversa lettura della domanda o dei fatti, ma occorre indicare le norme violate e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'interpretazione del contenuto e dell'oggetto della domanda appartiene al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti in cui l'errore si traduca in nullità processuale, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, error in judicando o omesso esame di un fatto decisivo, secondo la corretta qualificazione del vizio.
  • Il giudicato sostanziale preclude un nuovo esame non solo della medesima domanda, ma anche di questioni di fatto o di diritto che costituiscano un punto fondamentale comune ai due giudizi e che abbiano formato la premessa logica indispensabile della decisione definitiva, anche se il secondo giudizio abbia un petitum diverso.
  • Quando una precedente sentenza passata in giudicato ha già accertato la regolarità di un'operazione e ha escluso interferenze tra le imprese coinvolte, non è consentito, sulla base dei medesimi presupposti fattuali e in assenza di nuovi elementi rilevanti, riproporre una diversa qualificazione giuridica degli stessi fatti per ottenere un esito sostanzialmente opposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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