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Sentenza

Sentenza n. 2969/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento della deliberazione del 9.5.2024 con cui Invitalia S.p.A. ha disposto la revoca delle agevolazioni finanziarie concesse alla ricorrente ai sensi della Direttiva Operativa del MIBAC n. 237 del 29.3.2021; di ogni atto preordinato, connesso e/o conseguente ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresi: la Direttiva Operativa n. 237 del 29.3.2021, adottata dal Ministero della Cultura, recante “Termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni in favore di iniziative imprenditoriali nell’industria culturale e creativa - PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 Asse II “Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura” e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni”; tutti i verbali e/o atti della procedura, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 19.1.2024.

Giustizia amministrativa202408538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di Invitalia del 9 maggio 2024 di revoca delle agevolazioni finanziarie concesse alla società, per violazione del divieto di acquistare beni e servizi da un fornitore collegato societariamente

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva ottenuto agevolazioni costituite da contributo a fondo perduto e finanziamenti agevolati per la realizzazione di un’applicazione destinata all’acquisto di biglietti per l’accesso a siti culturali. Invitalia ha avviato il procedimento di revoca rilevando che il medesimo soggetto era amministratore unico della società fornitrice e socio al 5% della società beneficiaria. La ricorrente ha dedotto sei motivi, contestando la violazione e falsa applicazione della Direttiva Operativa MIBAC n. 237/2021 e dell’art. 2359 c.c., nonché dei principi di buon andamento, ragionevolezza, economicità e massima partecipazione; l’omessa o insufficiente istruttoria, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà, la motivazione apparente e il difetto dei presupposti. Ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990, il difetto di comunicazione di avvio, la violazione del legittimo affidamento, nonché l’illegittimo esercizio dei poteri di revoca ex art. 21-quinquies e di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario e disponendo che il giudizio possa essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che la revoca non costituisse esercizio del potere di autotutela decisoria ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, né annullamento del provvedimento di ammissione al beneficio per vizi originari o per sopravvenuta rivalutazione dell’interesse pubblico. L’atto contestato accertava invece l’inadempimento, nella fase esecutiva del rapporto di finanziamento, dell’obbligo di non acquistare beni o servizi da fornitori collegati societariamente secondo l’art. 5.5 della Direttiva Operativa n. 237/2021. Poiché era già intervenuto il provvedimento definitivo di concessione, la controversia riguardava l’erogazione o il recupero del contributo in conseguenza dell’inadempimento alle condizioni di finanziamento; la beneficiaria era quindi titolare di un diritto soggettivo perfetto, tutelabile davanti al giudice ordinario. Il TAR ha richiamato il criterio generale fondato sulla natura della situazione soggettiva: la giurisdizione amministrativa sussiste nella fase procedimentale di assegnazione del beneficio o quando il provvedimento attributivo sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto originario con l’interesse pubblico; la giurisdizione ordinaria sussiste invece per le controversie relative alla fase esecutiva e all’inadempimento del beneficiario, anche se l’atto è formalmente denominato revoca, decadenza, risoluzione o sospensione. Le spese sono state compensate per la natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 5.5 Direttiva Operativa MIBAC n. 237 del 29.3.2021

    Non sono ammessi beni d’investimento e servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta (attraverso coniugi, parenti, affini e familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nell’impresa beneficiaria

    La disposizione impone al beneficiario, nella fase esecutiva del rapporto, di non acquistare beni o servizi da fornitori con i quali sussistano rapporti di collegamento societario o nei quali siano presenti soci o titolari di cariche dell’impresa beneficiaria.

  • art. 2359 c.c.

    È richiamato dalla Direttiva Operativa quale parametro per individuare i rapporti di controllo o collegamento societario rilevanti ai fini dell’ammissibilità delle spese.

  • art. 21-quinquies l. n. 241/1990

    La revoca prevista da tale disposizione riguarda sopravvenuti motivi di pubblico interesse o una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; non ricorre quando l’amministrazione accerta un inadempimento del beneficiario alle condizioni del finanziamento nella fase esecutiva.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    La disciplina dell’annullamento d’ufficio non è applicabile a una controversia che concerne esclusivamente l’inadempimento del beneficiario alle condizioni di erogazione dopo la concessione definitiva del contributo.

  • artt. 7 e ss. l. n. 241/1990

    Le censure relative alla partecipazione procedimentale non sono state esaminate nel merito, poiché la controversia è stata previamente sottratta alla giurisdizione amministrativa.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, secondo la disciplina sulla translatio iudicii.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a finanziamenti pubblici, il riparto di giurisdizione dipende dalla natura della situazione giuridica fatta valere e non dalla denominazione formale dell’atto adottato dall’amministrazione.
  • Dopo la concessione definitiva del finanziamento, la controversia sulla revoca, decadenza, risoluzione o sospensione motivata dall’inadempimento del beneficiario alle condizioni di erogazione attiene alla fase esecutiva del rapporto e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo perfetto.
  • La revoca del finanziamento per inadempimento del beneficiario non costituisce revoca amministrativa ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, quando non dipenda da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o da una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, ma dall’accertamento della violazione di obblighi esecutivi.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste, in materia di agevolazioni pubbliche, per le controversie concernenti la fase di assegnazione del beneficio, quando l’amministrazione deve esercitare un potere discrezionale attributivo, oppure quando il provvedimento attributivo sia rimosso per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse; non sussiste per il successivo accertamento di inadempimenti esecutivi del beneficiario.
  • Il giudice amministrativo che declina la giurisdizione deve indicare il giudice ordinario munito di giurisdizione e consentire la riproposizione della domanda secondo l’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneAutotutela decisoria

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