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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20752/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria richiedeva una maggiore imposta di registro, oltre interessi, in relazione a un conferimento di terreni agricoli con sovrastanti fabbricati rurali e pertinenziali, effettuato in sede di sottoscrizione e liberazione di un aumento di capitale. L'agevolazione per la piccola proprietà contadina era stata disconosciuta perché, secondo l'Ufficio, mancavano i requisiti di legge: i terreni risultavano non coltivati e i fabbricati erano collabenti/non idonei a integrare pertinenze rilevanti ai fini dell'agevolazione. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto nei primi due gradi. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 2, comma 4-bis, del d.l. 194/2009 e dell'art. 817 c.c., sostenendo che la contribuente non aveva provato l'effettiva coltivazione del fondo e che la Corte territoriale non aveva correttamente accertato il nesso di pertinenzialità dei fabbricati rispetto ai terreni, nesso necessario per conservare il beneficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che l'agevolazione per la piccola proprietà contadina non spetta ai fondi non coltivati, sia per scelta volontaria sia per oggettiva inidoneità all'agricoltura, e che i fabbricati collabenti, per mancanza di attuale e durevole destinazione al servizio dei terreni, non possono qualificarsi come pertinenze rilevanti ai fini fiscali. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente e confermando l'avviso di liquidazione. Ha inoltre condannato la contribuente alle spese di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 4-bis, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194

    L'agevolazione per la piccola proprietà contadina si applica agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze; non spetta quando i terreni non siano coltivati o quando le pertinenze dedotte non siano effettive ai fini fiscali.

  • legge 26 febbraio 2010, n. 25

    Norma di conversione del d.l. 194/2009, richiamata quale base dell'agevolazione in tema di piccola proprietà contadina.

  • art. 817 cod. civ.

    La pertinenza richiede un bene accessorio effettivamente posto al servizio o all'ornamento del bene principale, secondo un rapporto concreto e durevole; un bene fatiscente, abbandonato o degradato non può considerarsi pertinenza.

  • art. 3, comma 2, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    Le costruzioni caratterizzate da notevole degrado possono essere iscritte in catasto nella categoria F/2, senza rendita, per sola identificazione; tale dato conferma l'assenza di capacità reddituale e la natura collabente del fabbricato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Il ricorso è stato proposto denunciando violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ.

    Accolta la censura e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La liquidazione dei compensi difensivi è stata ridotta della percentuale prevista per l'assistenza prestata dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria nei giudizi di merito.

Massime di principio

  • In tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, il requisito della coltivazione del fondo è essenziale: il beneficio non spetta se il terreno non è coltivato, sia per volontaria astensione dall'attività agricola sia per oggettiva inidoneità del fondo.
  • Ai fini dell'agevolazione, il concetto di pertinenza va letto in chiave fiscale e non meramente civile: solo i fabbricati effettivamente e durevolmente asserviti ai terreni agricoli possono essere considerati pertinenze rilevanti.
  • Un fabbricato collabente o in stato di avanzato degrado, privo di attuale utilizzazione al servizio del fondo, non integra pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c. ai fini tributari.
  • Quando la questione attiene alla corretta applicazione di una norma fiscale e i fatti decisivi risultano già accertati, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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