Cassazione Penale, Sentenza n. 4639/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza del Tribunale di Tivoli del 04/01/2018 che aveva condannato il ricorrente all'ammenda di euro 240,00 per: 1) omessa denuncia di trasferimento di arma (trasferimento di un fucile marca Zoli dal Comune di San Vito Romano a Cave), in violazione degli artt. 38 e 221 r.d. 18/6/1931 n. 773 e dell'art. 58 r.d. 6/5/1940 n. 635; 2) detenzione abusiva di armi (detenzione in casa di una sciabola senza regolare denuncia), ai sensi dell'art. 697 c.p. Il ricorrente denunciava inoltre inosservanza di norme processuali a pena di nullità (art. 125, comma 3, c.p.p.) e vizio di motivazione per l'omessa pronuncia del Tribunale sulla richiesta difensiva di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.).
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio l'intervenuta prescrizione dei reati contestati. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa pronuncia del Tribunale sulla causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p., ma ha osservato che la prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità perché rappresenta esito più favorevole per l'imputato. Non sussistono i presupposti per un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., poiché dagli atti non emerge con evidenza l'insussistenza del fatto. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione dei reati per prescrizione. Ha tuttavia confermato che resta ferma la confisca e i provvedimenti consequenziali, atteso il carattere obbligatorio della confisca per i reati concernenti le armi, che è dovuta anche in caso di proscioglimento salvo assoluzione per insussistenza del fatto.
Norme richiamate
art. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
art. 38 r.d. 18/6/1931 n. 773
Norma richiamata nel capo di omessa denuncia del trasferimento dell'arma; la Corte non entra nel merito della fattispecie ma rileva la prescrizione del reato contestato
art. 221 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
art. 221 r.d. 18/6/1931 n. 773
Richiamato come norma di riferimento per la fattispecie relativa alla denuncia/registrazione delle armi; soggetto alla estinzione per prescrizione nel caso concreto
art. 58 r.d. 6 maggio 1940, n. 635
art. 58 r.d. 6/5/1940 n. 635
Normativa richiamata nel capo di reato relativo alla denuncia per trasferimento di arma
art. 697 cod. pen.
Fattispecie di detenzione abusiva di armi (sciabola non denunciata). Il reato è stato però dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Norma processuale invocata dal ricorrente per vizio di motivazione/nullità: la mancata pronuncia del giudice sulla richiesta difensiva può costituire vizio; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa pronuncia sull'art. 131‑bis
art. 131‑bis cod. pen.
Cause di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha constatato l'omessa pronuncia del Tribunale sulla richiesta difensiva, ma ha precisato che la prescrizione, ove intervenuta, è risultato più favorevole e quindi prevalente
art. 129 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di rilevare cause di non punibilità maturate dopo la sentenza impugnata e, al comma 2, prevede la possibilità di pronunciare l'assoluzione di merito solo se dagli atti emerge con evidenza l'insussistenza del fatto. La Corte ha rilevato la prescrizione ex art. 129 ma ha escluso l'assoluzione di merito ai sensi del comma 2 per mancanza di elementi per ritenere insussistente il fatto
norma sulla confisca per reati concernenti le armi
La Corte ricorda che la confisca patrimoniale è obbligatoria per tutti i reati concernenti le armi e permane anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, salvo che intervenga assoluzione per insussistenza del fatto
Massime di principio
- La prescrizione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di legittimità quando matura dopo la sentenza impugnata; se la prescrizione è intervenuta costituisce causa di estinzione prevalente e più favorevole rispetto all'esclusione della punibilità per tenuità del fatto
- Se la difesa chiede l'applicazione dell'art. 131‑bis c.p., il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente: l'omessa pronuncia è motivo fondato di censura in Cassazione
- L'art. 129 c.p.p. consente alla Corte di dichiarare cause di non punibilità sopravvenute, ma l'assoluzione di merito ai sensi del comma 2 è possibile solo quando dagli atti del processo emerge con evidenza l'insussistenza del fatto
- La confisca relativa a reati sulle armi è obbligatoria e si mantiene anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, salvo assoluzione per insussistenza del fatto che escluda la materialità del reato
- Nelle impugnazioni va valutato il computo dei termini di prescrizione, tenendo conto delle eventuali sospensioni processuali: la rilevazione di scadenze può determinare l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato
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