Sentenza n. 901/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per uso difesa personale
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare del porto d’armi dal 2010 e destinatario di precedenti rinnovi, ha impugnato il diniego prefettizio sostenendo che l’amministrazione avesse illegittimamente confuso il primo rilascio con il rinnovo e non avesse adeguatamente motivato il mutamento della precedente valutazione favorevole. Ha dedotto eccesso di potere, illogicità, sviamento, difetto di istruttoria e atteggiamento pregiudizialmente negativo, lamentando che l’istruttoria fosse stata svolta senza il necessario coinvolgimento della Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza. Ha inoltre contestato il riferimento, contenuto nel preavviso di rigetto, a un procedimento penale per riciclaggio, poi smentito dal certificato dei carichi pendenti e dal certificato ex art. 335 c.p.p., nonché la successiva motivazione fondata, a suo dire, su formule generiche relative all’assenza del dimostrato bisogno. Il ricorrente ha sostenuto che il possesso del titolo per circa tredici anni senza abusi, unitamente agli episodi di intrusioni e inseguimenti riferiti, imponesse una motivazione particolarmente approfondita e che il diniego violasse i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo che la Prefettura avesse inizialmente indicato, nel preavviso di rigetto, anche il deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di riciclaggio e che, dopo le osservazioni e la produzione documentale del ricorrente, avesse eliminato ogni riferimento a tale vicenda dal provvedimento finale, fondando il diniego esclusivamente sull’assenza del dimostrato bisogno. Non è stata ravvisata alcuna contraddizione nel fatto che il procedimento non fosse stato considerato nei rinnovi precedenti, poiché la Prefettura ne aveva avuto conoscenza soltanto nel 2022 e le informazioni successive avevano chiarito che non vi era stata formale iscrizione dell’interessato come indagato. È stata esclusa anche l’irregolarità dell’istruttoria, poiché la Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza era stata comunque interpellata e il ricorrente non può imporre all’amministrazione quali articolazioni di polizia debbano essere coinvolte. Nel merito, il giudice ha affermato che a ogni rinnovo l’autorità di pubblica sicurezza può rivalutare autonomamente la permanenza dei presupposti, senza che il precedente possesso del titolo determini un diritto al rinnovo o imponga una distinzione sostanziale rispetto al primo rilascio. Il dimostrato bisogno non deriva dalla sola appartenenza a una categoria professionale né dalla gestione di somme di denaro, ma richiede fatti specifici e attuali dai quali emerga una situazione di potenziale pericolo. Poiché gli ultimi episodi criminosi riferiti dal ricorrente risalivano al 2015-2016, e quelli precedenti al 2012 e al 2010, il decorso di oltre cinque anni consentiva di escludere l’attualità del bisogno. Le censure relative al mancato ricevimento di alcune denunce sono state ritenute irrilevanti e comunque non idonee a superare la valutazione prefettizia. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 42 T.U.L.P.S.
Il rilascio o rinnovo del porto d’armi per difesa personale presuppone la dimostrazione di un bisogno concreto, specifico e attuale, desumibile da una situazione di potenziale pericolo; tale requisito non deriva automaticamente dall’attività professionale svolta o dalla gestione di denaro.
art. 10-bis l. 241/1990
L’amministrazione può indicare nel preavviso più ragioni ostative e, dopo avere esaminato le osservazioni dell’interessato, espungere dal provvedimento finale quelle risultate non confermate, mantenendo la motivazione fondata sulle ragioni ostative rimaste attuali.
art. 335 c.p.p.
La produzione del certificato relativo alle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ha consentito all’amministrazione di eliminare dal provvedimento finale il riferimento alla vicenda penale, senza impedire la valutazione autonoma dell’assenza del dimostrato bisogno.
Massime di principio
- In occasione di ogni rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale, l’autorità di pubblica sicurezza può rivalutare integralmente la permanenza dei presupposti richiesti, anche quando il titolo sia stato rilasciato e rinnovato per molti anni consecutivi; il precedente possesso non attribuisce un diritto al rinnovo.
- Il requisito del dimostrato bisogno di un’arma per difesa personale richiede l’allegazione e la verifica di circostanze specifiche, concrete e attuali dalle quali emerga un effettivo pericolo individuale; non è sufficiente la mera appartenenza a una categoria professionale né la gestione di rilevanti somme di denaro.
- Nel giudizio sulla permanenza del dimostrato bisogno, l’autorità può attribuire rilievo prioritario alla distanza temporale dagli ultimi episodi criminosi o minacciosi: il protratto decorso del tempo senza nuovi fatti può escludere l’attualità del pericolo.
- La circostanza che il preavviso di rigetto indichi una ragione ostativa poi superata dalle osservazioni dell’interessato non rende illegittimo il provvedimento finale quando l’amministrazione elimini tale ragione e fondi il diniego su un’autonoma motivazione già comunicata nel preavviso.
- Il richiedente non può pretendere di determinare quali specifici organi o articolazioni di polizia debbano essere interpellati nell’istruttoria sul rinnovo del porto d’armi, purché dagli atti emerga che l’amministrazione abbia acquisito informazioni anche dall’ufficio competente per territorio e abbia valutato gli elementi rilevanti.
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