Cassazione Penale, Sentenza n. 47643/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15.7.2024 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio) in relazione al rinvenimento in un appartamento di ingenti quantitativi di stupefacenti (890 g cocaina, oltre 2 kg hashish, 88 g marijuana). Il ricorrente contestava la gravità indiziaria riguardo alla riconducibilità delle sostanze alla sua persona: affermava che non era dimostrata la sua effettiva residenza nell'appartamento (la sola residenza anagrafica non sarebbe sufficiente), che il suo rinvenimento vicino a un bar non provava la dimora, che altrove nell'immobile risiedeva il padre, che l'attribuzione dei due telefoni trovati era meramente ipotetica (potrebbero appartenere a madre o fratello) e che il fratello aveva confessato la condotta. Il ricorso denunziava violazioni di legge (artt. 125, 292, 309 e 273 c.p.p.) e vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione congrua sulla sussistenza della gravità indiziaria, mutuata da più elementi convergenti: risultanze anagrafiche, possesso delle chiavi dell'appartamento, presenza dell'indagato nei pressi dell'abitazione al momento dell'intervento e mancata indicazione da parte sua di diversa dimora; comportamento oppositivo verso gli agenti (rifiuto iniziale di farli entrare); conoscenza del codice di sblocco dei telefoni rinvenuti. La Corte ha sottolineato che in cassazione, nella fase cautelare, non è possibile rimettere in discussione la valutazione di merito sugli indizi se non per violazioni di norme o manifesta illogicità; le censure difensive erano valutative e generiche. Sono state confermate le esigenze cautelari e la misura. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, oltre agli oneri di legge (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73
Norma incriminatrice relativa alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato che gli elementi indiziari fornivano una "qualificata probabilità" della partecipazione dell'indagato alla fattispecie prevista da questa norma.
Codice di procedura penale, art. 125
Richiamato nella contestazione: disciplina generale delle misure cautelari e dei relativi presupposti. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei presupposti per la custodia cautelare.
Codice di procedura penale, art. 292
Norma richiamata dal ricorrente nell'ambito delle doglianze procedurali/interpretative; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione di legge nella pronuncia impugnata.
Codice di procedura penale, art. 309
Richiamato tra le norme contestate: il vizio di violazione è stato ritenuto generico e valutativo, non idoneo a fondare l'ammissibilità del ricorso in cassazione.
Codice di procedura penale, art. 273
Ulteriore norma richiamata dal ricorrente: la Corte ha stabilito che le censure mosse non hanno dimostrato una violazione specifica della norma né una manifesta illogicità della motivazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina l'onere delle spese nel processo penale; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- In sede cautelare la valutazione degli indizi richiede la "gravità indiziaria", ossia una qualificata probabilità, non la prova piena richiesta nel giudizio di merito.
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni normative specifiche o manifesta illogicità della motivazione; censure puramente valutative o generiche sulla ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
- Per dimostrare la riconducibilità di beni (es. stupefacenti, telefoni) all'indagato è rilevante la convergenza di elementi (residenza anagrafica insieme a possesso di chiavi, presenza nei pressi dell'abitazione al momento dell'intervento, comportamenti oppositivi, conoscenza di codici di sblocco).
- La confessione di un terzo (es. il fratello) non esclude automaticamente la responsabilità di un altro soggetto; deve essere valutata nell'ambito del compendio probatorio complessivo.
- Chi contesta la residenza effettiva o altri fatti rilevanti per la cautela deve fornire elementi probatori concreti (es. indicazione di diversa stabile dimora) per rendere fondate le censure in sede di legittimità.
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