Cassazione Penale, Sentenza n. 30802/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per due gruppi di censure. 1) Violazioni processuali e vizio di motivazione: contestava l'utilizzabilità di un DVD contenente riprese di videosorveglianza acquisite in dibattimento (diverso dalla copia rilasciata alle parti e leggibile solo con software specifico), sostenendo che si trattava di "nuova prova" acquisita in violazione dell'art. 430 c.p.p., che la mancata possibilità di visionare le immagini aveva impedito la rimessione in termini per chiedere il rito abbreviato (art.175 c.p.p.) costituendo causa di forza maggiore, e chiedendo la nullità dell'ordinanza del 18/01/2017; 2) Travisamento della prova e manifesta illogicità: assunzione errata dei filmati e delle dichiarazioni testimoniali (identificazione del veicolo che avrebbe creato la turbativa, possibilità o meno di attraversare il fondo Giannone per passare dalla prima alla seconda stradella a causa di una recinzione, attendibilità dei testi, interpretazione dei fotogrammi), e prospettazione di una causa alternativa del sinistro (una grossa buca sulla carreggiata che avrebbe costretto il motociclista a una manovra di emergenza), con conseguente dubbio sul nesso di causalità tra manovra dell'auto e morte del motociclista.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza: la difficoltà di lettura del DVD non integra causa di forza maggiore quando la difesa non si attiva con diligenza per ottenere dal pubblico ministero il supporto leggibile o le informazioni necessarie; la produzione in dibattimento di un nuovo disco contenente lo stesso filmato non costituisce "nuova prova" ai sensi dell'art. 430 c.p.p.; le videoregistrazioni di privati sono acquisibili ex art. 234 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato che le doglianze implicavano in realtà una rivalutazione del materiale probatorio (fatto non consentito in sede di legittimità salvo macroscopica illogicità) e ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito: è stata confermata l'attendibilità del teste Pace, la ricostruzione peritale e la lettura dei filmati che mettono in relazione la manovra dell'autovettura con la perdita di controllo del motociclista; l'ipotesi alternativa della buca è stata ritenuta meramente congetturale e non sufficiente a scardinare la ricostruzione accolta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 589 c.p.
Norma sostanziale che ha qualificato il reato contestato (omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme stradali); la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato per colpa nella dinamica del sinistro
Codice della Strada
art. 145, commi 2, 6 e 8 C.d.S.
Norme sulla precedenza e comportamento alla guida: la violazione di dette norme costituisce elemento della colpa contestata e valutata dai giudici di merito nel nesso causale
art. 175 c.p.p.
Regola sulla rimessione in termini per esercitare diritti processuali: la Corte ha interpretato restrittivamente la nozione di forza maggiore, ritenendo che l'impossibilità di lettura del DVD non fosse assoluta e che la difesa avrebbe potuto con diligenza ottenere il software o supporto leggibile dal PM
art. 430 c.p.p.
Disciplina sull'acquisizione di nuova prova documentale: la Corte ha ritenuto che il nuovo disco non contenesse nuovi dati e quindi non rientrasse nella fattispecie che vieta l'acquisizione tardiva di "nuove" prove senza contraddittorio
art. 234 c.p.p.
Norma che ammette le videoregistrazioni private quale prova documentale: la Corte ha confermato l'utilizzabilità delle riprese provenienti da telecamere private
art. 507 c.p.p.
Norma che consente la rinnovazione dell'esame di teste: la Corte ha valutato la corretta utilizzazione di questa procedura e l'istruttoria svolta dai giudici di merito
art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e) (modificato)
Riferimento ai limiti del sindacato di legittimità sulle questioni di fatto; la Corte ha ricordato che non compete al giudice di legittimità rivedere la valutazione di attendibilità delle prove salvo macroscopica illogicità
Massime di principio
- La produzione in dibattimento di un supporto informatico contenente filmati non è di per sé "nuova prova" se i dati sono gli stessi e la loro acquisizione era annotata negli atti: la difesa deve attivarsi tempestivamente per ottenere il supporto leggibile.
- La nozione di "forza maggiore" per ottenere la rimessione in termini richiede un impedimento assoluto e insormontabile; difficoltà tecniche evitabili con diligenza non giustificano la rimessione.
- Le videoregistrazioni realizzate da privati sono prove documentali ammissibili (art. 234 c.p.p.); eventuali problemi di lettura vanno risolti con richieste al pubblico ministero o mediante ausilio tecnico, non con censure processuali automatiche.
- In sede di legittimità il riesame del merito probatorio \'in fatto\' ha limiti stringenti: la Corte valuta la logicità e la coerenza della motivazione ma non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dell'attendibilità delle fonti, salvo illogicità macroscopica.
- Per contestare il nesso di causalità in reati colposi stradali occorrono elementi tecnici solidi e non sole ipotesi alternative: prospettare una causa alternativa (es. buca) richiede prove precise e calcoli compatibili con le risultanze filmate e peritali.
- Il difensore deve curare attivamente l'accesso e la verifica delle prove informatiche e video in fase istruttoria per non perdere diritti processuali (es. scelta del rito), attivando richieste tecniche al PM ove necessario.
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